Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare n.28862 del 28 giugno 2021 Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito
transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form.
Per quanto riguarda gli ingressi in Italia la circolare chiarisce che i controlli delle certificazioni verdi dovranno essere effettuati al momento degli imbarchi dagli stessi vettori.
Per quanto riguarda gli arrivi dai Paesi lista C (UE, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Israele) più Canada, Giappone o Stati Uniti i requisiti sono completamento vaccini da 14 giorni, guarigione Covid, tampone in 48 ore.
UK, obbligo di certificazione verde per tampone nelle 48 ore precedenti, segnalazione alla Asl, isolamento di cinque giorni e nuovo tampone al termine dell’isolamento.
Controlli possibili anche all’ingresso in Italia.
Dal 1° luglio è quindi in vigore il Regolamento europeo in materia di EU Digital Covid Certificate, Certificazioni verdi UE, come indicato dal Dpcm del 17 giugno 2021. I verificatori sono identificati nei vettori aerei, marittimi o terrestri e nei pubblici ufficiali.
Per gli ingressi da Israele, Canada, Giappone e Stati Uniti secondo la Raccomandazione UE n. 2021/912 del 20 maggio 2021, le certificazioni dovranno riportare almeno i dati “Identificativi della persona; Relativi al tipo di vaccino e alla/e data/e di somministrazione del vaccino”. I certificati dovranno sempre essere in lingua italiana, inglese, francese o spagnola, in alternativa sarà necessaria una traduzione giurata.
Dal 1° luglio tutti i certificati di guarigione europei saranno identici e conformi al Regolamento europeo n. 2021/953, con periodo transitorio fino al 12 agosto. L’Italia emette già certificati conformi.
“Per i certificati rilasciati dagli Stati terzi individuati dall’ordinanza del Ministro del 18 giugno c.a. si chiede ai soggetti deputati ad effettuare i controlli di verificarne autenticità, integrità e lingua di rilascio ai sensi dell’Ordinanza del ministro della salute del 18 giugno 2021“.
dPLF
Ogni passeggero è soggetto alla compilazione del Digital Locator Passenger Form (dPLF), in caso di impedimento sarà necessaria autocertificazione che il vettore dovrà conservare per 30 giorni.
Il vettore dovrà sempre saper indicare il numero di posto di un passeggero per necessità di contact tracing, in caso contrario qualora emergesse un positivo verrebbe attivata la quarantena per l’intero volo.
VerificaC19
La circolare riporta infine il manuale d’uso delle Certificazioni verdi COVID-19 (EU Digital Covid-19 Certificate) VerifierApp “VerificaC19.
Qui per scaricare l’app VerificaC19.