ROMA – Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare 10 giugno 2013, n. 13313 con chiarimenti applicativi riguardanti il D.M. 9 luglio 2012, ovvero “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’art. 40 del dlgs 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
La circolare si riferisce quindi agli adempimenti riguardanti i nuovi contenuti e le nuove modalità di trasmissione degli allegati 3A e 3B, alle criticità riscontrabili nell’attuale periodo di test e transizione e alla possibilità di sospensione delle sanzioni.
Il Ministero chiarisce che: “In considerazione della probabilità di possibili criticità nella fase di prima attuazione, all’articolo 4 il decreto (decreto 9 luglio 2012 Ndr) ha previsto una fase transitoria, della durata di dodici mesi, a far data dall’entrata in vigore del decreto stesso, per l’effettuazione di una adeguata sperimentazione del nuovo obbligo introdotto dall’articolo 40, finalizzato ad evidenziare eventuali necessità sia di modifiche delle procedure telematiche previste inizialmente in via sperimentale, ove le stesse si dimostrassero non pienamente rispondenti ai previsti criteri di semplicità, e sia anche dei dati richiesti con l’allegato 3B, per renderli meglio fruibili ed utilizzabili a fini epidemiologici”.
E ancora: “Unicamente per il periodo di sperimentazione, che interessa la raccolta e la trasmissione dei dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2012, il termine per l’invio delle informazioni richieste dall’allegato 3B, normalmente fissato dall’articolo 40 entro il primo trimestre successivo all’anno di riferimento, è stato differito dal D.M. 9 luglio 2012 al 30 giugno 2013 ed inoltre è stata introdotta all’articolo 4 del decreto la previsione che: “Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell’art. 40, la sanzione di cui all’articolo 58, comma 1, lettera e), è sospesa fino al termine, della sperimentazione di cui al comma che precede”.
La sospensione della sanzione a carico dei medici competenti, quindi può avvvenire per eventuali lacune riscontrate nell’ottemperare al comma 1 articolo 40 del Testo Unico, può essere prevista per difficoltà non preventivate, impedimenti che abbiano ostacolato la trasmissione delle informazioni telematica.
“A tal riguardo stante la formulazione letterale del sopraccitato articolo 4, che può prestarsi a generare possibili dubbi interpretativi, si chiarisce che “fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede” non va inteso come una temporanea sospensione dell’accertabilità di eventuale inosservanza dell’obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, che duri “fino al 24 agosto 2013”, per cui solo successivamente a tale data l’eventuale violazione può essere accertata e sanzionata, ma nel senso che ove ricorrano i presupposti richiamati all’articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2012, la omessa trasmissione dei dati relativi all’anno 2012 entro il termine fissato non è soggetto a sanzione in quanto tale periodo di sperimentazione risulta coperto dalla condizione di sospensione dell’applicazione della sanzione prevista“.
Questo per assicurare la ratio di questa fase provvisoria, che consiste nel favorire una transizione serena in condizioni esimenti per il medico competente che abbia riscontrato difficoltà nell’invio della trasmissione telematica entro il 30 giugno per difficoltà operative.
Il ultimo, il Ministero ricorda “che le preventivate possibili difficoltà operative non saranno in ogni caso tali da ostacolare l’utile acquisizione delle informazioni richieste dall’allegato 3B, anche successivamente al termine prefissato del 30 giugno, in quanto la procedura telematica resa disponibile dall’Inail prevede, per la fase sperimentale in funzione di questa evenienza, tale ulteriore possibilità, nonché il recupero delle informazioni eventualmente già inviate per altra via telematica ai competenti servizi territoriali di vigilanza, senza necessità pertanto di ripetizione dell’invio delle informazioni precedentemente trasmesse da parte del medico competente”
Info: circolare Ministero Salute 10 giugno 2013.
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