ROMA – La legge n. 183 del 4 novembre 2010 , il cosiddetto Collegato Lavoro, è stata pubblicata il 9 novembre sul Supplemento Ordinario n. 243 della Gazzetta Ufficiale n. 262. Tra le rilevanti novità introdotte con il provvedimento alcune vanno a modificare e integrare la normativa esistente in materia di sicurezza sul lavoro:
- l’art. 4 Lotta al lavoro sommerso
- l’art.20 Prevenzione infortuni sul lavoro
- l’art. 25 Certificati di malattia
L’art. 4, dedicato al contrasto del lavoro nero ha suscitato nel mondo del lavoro alcuni dubbi.
Per alcuni, con l’adozione di questa norma si va infatti a prospettare una maggiore difficoltà per il personale ispettivo di verificare la sussistenza delle condizioni per emanare provvedimento di sospensione per l’attività imprenditoriale che adopera lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro. La sospensione scatta proprio per tutelare immediatamente i lavoratori laddove, non essendo stati regolarmente assunti, non risultano nemmeno protetti dalle norme in materia di salute sicurezza.
Si imputano all’impresa inadempiente pesanti sanzioni pecuniarie.
L’art. 20 sancisce la regolarizzazione per quanto riguarda salute sicurezza sul lavoro anche per il personale che lavora sui navigli dello stato, estendendo anche a questa categoria gli effetti della legge 51/55.
Col provvedimento si procede inoltre nella definizione di compiti e ruoli tra gli organi coinvolti nella gestione della salute e sicurezza dei lavoratori. Toccati da questo processo di riorganizzazione non solo Inail e Ispesl ma anche Croce Rossa, Lega italiana contro i tumori, l’Agenzia italiana del farmaco ecc.
Il Collegato Lavoro prevede poi che, a decorrere del 1° gennaio 2010 sono estese all’impiego privato le disposizioni in materia di controllo delle assenze per i dipendenti pubblici.
Nel caso il dipendente si assenti per malattia per più di 10 giorni e comunque dopo il secondo evento di malattia occorso nell’anno solare, l’assenza viene giustificata solo attraverso certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario Nazionale.