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Semplificazione flussi migratori, asseverazioni, chiarimenti Inl

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Flussi migratori 2021 e 2022, introdotti percorsi di semplificazione. Le verifiche di congruità non spettano più a INL. Questo il comunicato stampa dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 23 giugno 2022 riguardante le semplificazioni sui flussi previste dagli articoli 42, 43 e 44 del Decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73.

La nota richiama il coinvolgimento di professionisti e organizzazioni datoriali rappresentative nella verifica dei presupposti richiesti dal D.lgs. n. 286/1998 e dal Dpr n. 394/1999, capacità patrimoniale, equilibrio economico–finanziario, fatturato, numero dei dipendenti.

La procedura prevista dall’articolo 44 del nuovo Dl 73 del 2022 sostituisce le verifiche degli Ispettori del lavoro con le verifiche di congruità effettuate da professionisti e organizzazioni datoriali, propedeutiche al rilascio di un’asseverazione.

Così il comunicato dell’Ispettorato: “la procedura prevista dall’art. 44 del citato decreto-legge sostituisce la verifica richiesta agli Ispettorati del lavoro, ai sensi del comma 8 dell’art. 30-bis del d.P.R. n. 394/1999, in ordine alla “osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali
di lavoro di categoria applicabili” e demanda in via esclusiva la stessa ai soggetti di cui sopra”. “Il comma 2 della disposizione stabilisce i criteri in base ai quali i professionisti e le organizzazioni datoriali saranno tenute ad effettuare le verifiche di congruità (capacità patrimoniale, equilibrio economico–finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall’impresa)”.

Asseverazione non richiesta per domande 2021 già trattate dagli Ispettori e per le domande presentate dalle organizzazioni datoriali che hanno sottoscritto protocollo di intesa con il Ministero.

Possibili e ammessi in ogni caso controlli dell’Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate.

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