ROMA – Maternità. Pubblicata da Inps la circolare 69 del 28 aprile 2016 con indicazioni sul congedo di maternità in caso di parto fortemente prematuro e sul congedo in caso di ricovero del bambino.
Le indicazioni si riferiscono alle disposizioni e alle modifiche al TU maternità paternità introdotte in via sperimentale per il 2015 dal decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 e poi prorogate anche per i successivi dal decreto legislativo n.148 del 14 settembre 2015, articolo 43, comma 2.
Per quanto riguarda il congedo post partum nei casi di parto prematuro, ovvero di nascita prima dei due mesi dalla data presunta (quindi prima del congedo ordinario), il congedo previsto sarà superiore ai 5 mesi di norma, ovvero sarà calcolato sui 3 mesi post partum più “tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto”. “Nei casi di parto fortemente prematuro, qualora la lavoratrice abbia un provvedimento di interdizione prorogata dal lavoro per incompatibilità con le mansioni ai sensi degli artt. 6 e 7 del T.U., si aggiungono al termine del periodo di interdizione prorogata tutti i giorni compresi tra la data del parto e la data presunta del parto”. Tutte le disposizioni si riflettono anche sul congedo di paternità.
La circolare riporta quindi tre esempi pratici di modalità richiesta congedo: Parto fortemente prematuro avvenuto prima dei due mesi ante partum; Parto prematuro avvenuto nei due mesi ante partum, Ipotesi di indennizzo dei giorni ulteriori con conversione dell’assenza ad altro titolo).
In caso di ricovero del neonato o del minore affidato o adottato la madre ha il diritto secondo il nuovo articolo 16-bis del Testo unico maternità di “chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino”. Ci si può avvalere di tale facoltà una volta per ogni figlio, la data della sospensione del congedo non deve coincidere con quella del ricovero. Vengono riportati anche in questo caso due esempi pratici ed esemplificativi.
La circolare riporta infine tutte le indicazioni necessarie per la liquidazione delle indennità, la contribuzione figurativa, l’indennità nel caso di licenziamento per colpa grave (art.24 TU), e le indicazioni sui modelli e sulle modalità di presentazione di ogni domanda.
Info: congedo maternità circolare Inps n.69 del 28 aprile 2016