ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.229 del 2 ottobre 2014 il Decreto interministeriale 7 agosto 2014 con “le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma volti a favorire la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale e la loro riconversione industriale”.
Il decreto in attuazione dell’articolo 4, commi 2-10 e 14, del Destinazione italia (DL 145/2013) stanzia risorse in credito di imposta con agevolazioni pari a 70 milioni di euro. 20 milioni per il 2014 e 50 per il 2015. Modalità e termini per la presentazione delle istanze saranno definiti con una circolare ministeriale di prossima emanazione.
Avranno diritto alle agevolazioni “le imprese sottoscrittrici di accordi di programma
ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 252-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, nel seguito accordi di programma, aventi le
seguenti caratteristiche:
“a) siano proprietarie di aree contaminate o interessate ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle citate aree;
b) siano già costituite e iscritte al Registro delle imprese precedentemente alla data di sottoscrizione degli accordi di programma;
c) abbiano ad oggetto l’esercizio esclusivo delle attività risultanti dall’accordo di programma sottoscritto;
d) procedano all’acquisto dei beni strumentali di cui all’articolo 4 successivamente alla sottoscrizione o adesione agli accordi di programma”.
Non ammesse imprese creditizie, finanziarie, assicurative, “della produzione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue)”; siderurgiche, pesca e acquacultura, carbonifere, “della costruzione navale, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, limitatamente alle agevolazioni concedibili alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 1”.
Spese ammissibili: “attribuito il credito d’imposta di cui all’articolo 3 a condizione che i nuovi beni strumentali di cui al comma 3 del presente articolo siano utilizzati nell’ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale”.
Sono finanziabili:
“a) fabbricati classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma,
voce B.II.1 dell’articolo 2424 del codice civile;
b) macchinari, veicoli industriali di vario genere con esclusione dei mezzi di
trasporto per le imprese attive nel settore dei trasporti, impianti e attrezzature varie,
classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile;
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa, utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva, e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta”.
Info: Decreto 7 agosto 2014