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Direttiva Seveso, in GU Ue due Decisioni su informazioni trasmesse da Stati membri

BRUXELLES – Pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea due Decisioni di esecuzione della Commissione riguardanti la Direttiva Seveso 2012/18/Ue e il rischio incidenti rilevanti con sostanze pericolose.

La prima Decisione, è la 2014/895/UE, del 10 dicembre 2014, che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Il provvedimento riguarda le informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione in merito agli stabilimenti oggetto della Seveso (articolo 21 paragrafo 3). In particolare riporta in allegato il formato tramite il quale le stesse informazioni devono essere trasmesse. Entro il 31 dicembre 2016, si provvederà al riesame di tutti i dati registrati.

La seconda Decisione è la 2014/896/UE che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

In questo caso, il provvedimento, complementare al precedente, riporta il questionario
che gli Stati membri dovranno inviare, secondo l’articolo 21 paragrafo 5 della 2012/18/UE.

Richiamando il paragrafo 2 dell’articolo 21 della Seveso, l’Ue ricorda che “entro il 30 settembre 2019 e successivamente ogni quattro anni”, gli Stati membri debbono trasmettere alla Commissione una relazione sull’attuazione della direttiva. Il questionario allegato alla Decisione riguarda l’adempimento dell’obbligo citato.

Queste le scadenze per l’invio e l’elaborazione dei dati: “primo periodo di riferimento dovrebbe essere compreso tra il 1o giugno 2015, data dalla quale decorreranno gli effetti della direttiva negli Stati membri, e il 31 dicembre 2018, per dare agli Stati membri il tempo necessario per valutare le informazioni raccolte e presentarle alla Commissione entro il 30 settembre 2019. I successivi periodi di riferimento quadriennali saranno compresi tra il 1o gennaio del primo anno del periodo di riferimento e il 31 dicembre del quarto anno del periodo di riferimento”.

Info:
Decisione 2014/895
Decisione 2014/896

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