Richiedi un preventivo gratuito

Patente a crediti, regolamento in GU

0

Patente a crediti. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 20 settembre 2024 il Decreto 18 settembre 2024 n.132 Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Il regolamento, riguarda il sistema a punti introdotto dall’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 che ha introdotto modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 introducento la disciplina del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

Sarà in vigore dal 1° ottobre 2024, è stato evidenziato dal Ministero del Lavoro nella nota del 21 settembre 2024, riassumiamo in elenco cosa prevede:

  • come noto interessa imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei, tali imprese devono richiedere il rilascio della patente dopo domanda da effettuare su portale INL, rilascio che avverrà osservando i seguenti requisiti: adempimento obblighi formativi, documento unico di regolarità contributiva valido, documento di valutazione dei rischi quando previsto, certificazione di regolarità fiscale, RSPP dove previsto;
  • non riguarda forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • domanda di rilascio presentabile anche da delegato;
  • patente in formato digitale;
  • in partenza verranno attribuiti 30 crediti;
  • imprese e autonomi europei dovranno presentare un documento equivalente oppure richiedere il rilascio della patente;
  • entro cinque giorni dall’invio della domanda dovranno essere informati RSL e RLST;
  • svolgimento delle attività consentito nelle more del rilascio;
  • Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l’Amministrazione provvede ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″;
  • nuova richiesta solo dopo 12 mesi dalla revoca;
  • il portale conterrà ogni dato riguardante il richiedente e lo storico delle operazioni;
  • con nuovo provvedimento Inl e con parere del Garante verranno individuate le modalità per il trattamento dei dati in merito alla necessità di ostensione delle informazioni a RSL e RLST, organismi paritetici, coordinatori sicurezza e progettazione;
  • indicato in dettaglio (anche tramite una tabella allegata) il sistema per attribuzione di crediti ulteriori: fino a 10 per storicità azienda; fino a 40 per investimenti o formazione sicurezza come SGSL, Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30, formazione lavoratori stranieri ulteriore alla obbligatoria, addestramento/formazione Mastro Formatore Artigiano, soluzioni tecnologicamente avanzate, documento di valutazione dei rischi anche dove possibili le procedure standardizzate, almeno due visite in cantiere del MC insieme a RLS o RLST; fino a 10 per investimenti e formazione su dimensione organica, qualifica Mastro Formatore Artigiano, attestazione Certificazione SOA di I e II, standard contrattuali, formazione sulla lingua per i lavoratori stranieri, incentivo Cassa edile assunzioni, requisiti reputazionali, regolamento interno delle società cooperative.
  • crediti attribuiti subito se i requisiti sono già posseduti o aggiornati, in caso di requisiti periodici i crediti verranno scalati allo scadere del requisito;
  • Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sospeso l’incremento di cui all’articolo 5, comma 3, fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa”;
  • sospensione per tre anni dell’incremento in caso di violazioni elencate nell’allegato I-bis;
  • per il recupero di crediti in caso in cui si scenda sotto la soglia dei 15 “alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
  • in caso di fusione di entità verrà preso in considerazione il punteggio più alto, in caso di trasformazione si conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente.

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo