ROMA – Criteri per l’apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre il decreto del Ministero dei Beni culturali del 30 giugno 2016 che riporta norme su apertura al pubblico, orari, piano di sicurezza e vigilanza di luoghi dello Stato come monumenti, gallerie, aree e parchi archeologici, parchi, ville e giardini.
Il decreto riporta in allegato le indicazioni per la definizione di un piano tecnico della sicurezza, che deve comprendere emergenza, vigilanza e accoglienza del pubblico. Piano redatto dal direttore in accordo con gli standard International Council of Museums (ICOM) e ferme restando le previsioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza lavoro) e del Decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali 20 maggio 1992, n. 569 (antincendio edifici storici destinati a musei e mostre).
Il provvedimento abroga il precedente del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 aprile 1993, con l’articolo 2 che resta però in vigore per i singoli luoghi fino all’adozione del piano della sicurezza previsto dal nuovo decreto.
Info: GU 247 21 ottobre 2016 Decreto 30 giugno 2016