ROMA – Decreto dignità. È stato approvato dal Senato nella seduta del 7 agosto 2018 il Ddl per la Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.161 il 13 luglio 2018). Approvato con 155 voti favorevoli, 125 contrari e 1 astenuto il provvedimento è ora legge dello Stato in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Contratti, prestazioni occasionali, esoneri contributivi
Tempo determinato, prestazioni occasionali. In merito ai contratti a termine passa a 12 mesi la durata massima, fino a 24 mesi con contratto scritto consegnato al lavoratore entro cinque giorni dall’inizio della prestazione lavorativa e in presenza di causali come: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, sostituzione altri lavoratori; incrementi non programmabili dell’attività ordinaria. In caso di violazione delle citate condizioni il contrattato diventa automaticamente a tempo indeterminato. Impugnazione da parte del lavoratore entro 180 giorni.
Tali nome si applicano per i contratti stipulati dopo il 14 luglio 2018 e su rinnovi e proroghe successivi al 31 ottobre 2018. Le proroghe possibili passano da 4 a 5. Previsto l’aumento contributivo dello 0,5% per ogni rinnovo a tempo determinato e di somministrazione. Non per i lavoratori domestici. Il numero di lavoratori a tempo determinato e con contratto di somministrazione non potrà superare il 30% della forza lavoro assunta a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda gli impieghi in somministrazione previste multe di 20 euro al giorno per ogni lavoratore in caso di somministrazione fraudolenta. Le norme riguardanti il contratto a termine riferite anche alla somministrazione interesseranno soltanto l’utilizzatore e non il somministratore. Esonero dei portuali dalla disciplina dei contratti a termine e di somministrazione ed esonero per la somministrazione dello Stop&Go.
Esoneri contributivi. Esonero del 50% sui contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono nel 2019 e 2020 lavoratori a under 35 con contratto subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti. Esonero massimo di 36 mesi, 3.000 euro massimale annuo. Esclusi i contributi Inail. Previsto decreto sulle modalità dell’esonero.
Prestazioni occasionali. Obbligo per i prestatori di autocertificare la posizione attraverso piattaforma Inps dove già prestatori e utilizzatori sono obbligati a registrarsi; in agricoltura i prestatori non devono essere iscritti all’anagrafe dei lavoratori agricoli; obbligo di segnalazione di inizio prestazione e monte ore per azienda agricola, turistico alberghiera ed enti pubblici. Prestazioni non superiore ai 10 giorni. Possono quindi ricorrere alle prestazioni occasionali nelle modalità elencate anche alberghi e strutture ricettive con meno di otto dipendenti (per attività rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito).
Escluse sanzioni per gli agricoltori in caso di errori e informazioni incomplete rese dai prestatori nell’autocertificazione.
Indennitià di licenziamento: passano a 6 e 36 i minimi e i massimi relativi alle mensilità da corrispondere in caso di licenziamento illegittimo. Sede conciliativa: da 2 a 3 le mensilità minime per la conciliazione, da 18 a 27 le massime. Importi non assoggettabili Irpef e contribuzione previdenziale.
Scuola. Le norme interessano le decisioni giurisdizionali sulla decadenza dei contratti dei docenti con diploma magistrale 2001-2002 (contratto da tempo indeterminato a determinano fino al 30 giugno 2019; da supplenza annuale a contratto a tempo determinato 30 giugno 2019). Posti vacanti primaria e infanzia: 50% graduatorie Finanziaria 2007; 50% annualmente con concorsi 2016, concorsi straordinari nelle regioni, concorsi ordinari biennali. Definiti i relativi criteri di partecipazione e punteggi, immissione a ruolo e decadenze in graduatoria. Eliminato il limite di 36 mesi complessivi per i contratti a tempo determinato del personale scolastico.
Delocalizzazione, iper ammortamento
Delocalizzazione. Decadono i benefici da aiuti di Stato in caso di delocalizzazione fuori Ue entro cinque anni dall’agevolazione, con sanzione amministrativa pari a due o quattro volte l’importo dell’aiuto. Disposizioni simili in caso di delocalizzazione di impresa fuori da un sito incentivato. Ogni amministrazione potrà decidere se agire nella restituzione del beneficio con interessi aumentati del 5%. Benefici occupazionali. Decadono in aziende nelle quali entro cinque anni dall’investimento i livelli occupazionali oggetto degli incentivi siano stati ridotti del 50%; sopra al calo del 10% la riduzione del beneficio sarà proporzionale al calo dell’occupazione.
Iper ammortamento concesso su beni destinati a strutture produttive sul territorio nazionale; non cedute o destinate a strutture estere. Credito recuperato attraverso una variazione del reddito imponibile. La norma non si applica a beni per natura destinati a più sedi produttive. Credito di imposta ricerca e sviluppo non applicabile su beni acquistati nello stesso gruppo.
Redditometro. Abrogato il Dm 16 settembre 2015 con gli elementi necessari per accertamento ed efficacia non validi a partire dal 31 dicembre 2015. Misura non retroattiva e non saranno possibili rimborsi su somme pagate. Spesometro. Slitta al 28 febbraio 2019 il termine di invio dei dati del terzo trimestre 2018; 30 settembre e 28 febbraio di ogni anno limite per invio semestrale. Eliminato Spesometro per produttori agricoli con Iva agevolata.
Prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica carburante. Split payment: escluse dal meccanismo della scissione dei pagamenti le prestazioni per la PA rese da professionisti assoggettati a ritenute sul reddito ovvero a ritenuta di acconto. Compensazione cartelle esattoriali: estesa al 2018 la possibilità di compensazione in titolo.
Società sportive. Abrogata la possibilità di istituire attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro, conseguenti norme su statuto, benefici fiscali, contratti di collaborazione, Iva agevolata.
Giochi
Giochi e scommesse. Divieto di qualsiasi pubblicità e su qualunque mezzo dal 1° gennaio 2019. Lotterie istantanee con premi inferiori o uguali all’importo che non devono essere prospettate come possibilità di vincita e formule di avvertimento sul 20% della loro superficie. Formule di avvertimento su slot machine e videolottery. Accesso con tessera sanitaria per evitare l’utilizzo dei minori, apparecchi non idonei rimossi dal 1° gennaio 2020. Logo no Slot. Relazione annuale Mef e Ministero della Salute. Prelievo erariale che passa ad aliquota 19,25% e 19,6% su AWP dal 1 settembre 2018 e 1° maggio 2019; su VLT 6,25% 1 settembre 2018 6,65% 1 maggio 2019. Introdotta la definizione “Disturbi da gioco d’azzardo (DGA)” .
Info: l’Atto del Senato n.741 con i testi discussi le trattazioni le schede di lettura