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Decreto dignità, GU 13 luglio, Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87

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ROMA – Decreto dignità. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.16 del 13 luglio 2017 il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018, in vigore dal 14 luglio e a breve presentato alle Camere per la conversione in legge.

In merito ai contratti di lavoro a tempo determinato il provvedimento riporta modifiche agli articoli 19, 21 e 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. All’articolo 19 viene sostituito il comma 1 “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi”, con il seguente: “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:  a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;  b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.

Passa da 36 a 24 mesi la durata di un contratto a tempo detertminato tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore (fatte salve disposizioni da contratti collettivi e attività stagionali articolo 21 comma 2). “Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”. Rinnovo con atto scritto e proroga  che necessiterà di atto scritto eccedendo il termine complessivo i dodici mesi.

Rinnovo di contatto a tempo determinato, con consenso del lavoratore, solo con durata iniziale inferiore a 24 mesi, rinnovo massimo per quattro volte in 24 mesi, alla quinta proroga contratto a tempo indeterminato. Impugnazione entro 180 giorni. Disposizioni che si applicano per i contratti stipulati, rinnovati o prorogati a partire dall’entrata in vigore del decreto. Non alla PA. Articolo 2 del decreto: per i contratti a tempo determinato applicazione della disciplina Capo III del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ad esclusione degli articoli 23 e 24, Numero complessivo di contratti a tempo determinato e Diritti di precedenza.

In merito all’indennità di licenziamento senza giusta causa l’articolo 3 modifica l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Aumentato a 6-36 mensilità il periodo di tempo utile per il calcolo dell’indennità. +0,5% sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro per contratti a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ora all’1,4%.

Delocalizzazione. Imprese italiane ed estere che operano sul territorio italiano decadono dal beneficio degli aiuti di Stato per investimenti produttivi in caso di delocalizzazione in Stati non appartenenti allo spazio economico Europeo avvenuta entro cinque anni dalla data di conclusione del beneficio. Con sanzioni previste da due a quattro vole l’importo del beneficio stesso. Decadono anche in caso di delocalizzazione e beneficio per investimenti mirati su un determinato sito: delocalizzaizone avvenuta entro cinque anni dall’investimento. Sanzioni e controlli stabiliti da ciascuna amministrazione responsabile. “L’importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali”.

“Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l’applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147“.

Ancora imprese beneficiarie di aiuti, italiane o estere operanti sul territorio nazionale. Decadenza dal beneficio in caso di aiuti con impatto occupazionale e riduzione dei livelli occupazionali superiore al 10%; decadenza proporzionale al calo dell’occupazione e totale con taglio superiore al 50%. In caso di agevolazioni concesse o bandite o avviate dopo l’entrata in vigore del decreto.

Iper ammortamento per beni destinati a strutture produttive sul territorio nazionale: in caso di cessione dei beni agevolati recupero delle quote attraverso aumento del reddito imponibile. Disposizioni in vigore su investimenti successivi all’operatività del decreto.

Credito di imposta per ricerca e sviluppo non valido per beni immateriali e operazioni tra imprese dello stesso gruppo. “In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi gia’ attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto”.

Semplificazione fiscale e redditometro, articolo 10, abrogato il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 16 settembre 2015 a partire dall’anno di imposta 2016, non sul 2015, non per atti notificati e non sono previsti rimborsi.

Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate. Dati terzo trimestre 2018 comunicabili entro il 28 febbraio 2019. Scadenza “entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre”. Abolito lo split payment per realtà i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenutaa titolo di acconto. Per fatture emesse dopo l’entrata in vigore del decreto.

Ludopatia. Vietata qualsiasi forma di pubblicità di giochi e scommesse e a partire dal 1° gennaio 2019 qualsiasi sponsorizzazione o sovrimpressione del marchio. Escluse le lotterie nazionali. Sanzioni irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: 5% del valore della pubblicità e non meno di 50mila euro. Norme non applicabili a contratti in essere e non per più di un anno dall’entrata in vigore del decreto.

“La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019”.

Info: GU n.161 del 13 luglio 2018 Decreto-legge 12 luglio 2018 n.87

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