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Direttiva tracciabilità articoli pirotecnici, il decreto attuativo in GU

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ROMA – Articoli pirotecnici. Dopo l’approvazione nel Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015, il provvedimento in attuazione della direttiva 2014/58/UE sulla tracciabilità degli articoli pirotecnici è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con decreto legislativo 7 gennaio 2016 n.1.

Il decreto istituisce un sistema armonizzato di tracciabilità degli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e riporta disposizioni che dovranno consentire di identificare articoli e fabbricanti in tutte le fasi della fornitura. Sarà in vigore dal 26 gennaio 2016 e le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 17 ottobre 2016.

Seguendo gli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 in merito a etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli e etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli, e gli articoli 17 e 20 (conformità e valutazione conformità), il provvedimento riporta negli articoli 2 e 3 indicazioni riguardanti il numero di registrazione dei prodotti e gli obblighi degli organismi notificati nel tenere un registro degli attestati di certificazione.

Quindi, questi gli obblighi previsti per i fabbricanti e per gli importatori. Articolo 4:

“1. I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:
a) tengono un registro, anche in modalità informatica, di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il codice articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, e il sito
di fabbricazione per almeno dieci anni dopo che l’articolo è stato immesso sul mercato;
b) trasferiscono il registro al Prefetto competente per territorio nel caso in cui cessino l’attività;
c) forniscono agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni indicate alla lettera a)”.

La disciplina sanzionatoria prevede sanzioni amministrative dalle 200 alle 700 euro per ogni pezzo o confezione integra immessa sul mercato privi del numero di registrazione che ne garantisce la tracciabilità. Ancora “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non adempie agli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 è punito con
l’arresto da un mese a un anno e con l’ammenda non inferiore a euro 129”.

Info: Decreto legislativo 7 gennaio 2016, GU 11 gennaio 2016 n.7

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Articoli pirotecnici, le disposizioni ex direttiva Ue

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