ROMA – Lavoro marittimo, ispezioni per rispetto Convenzione Ilo, certificato. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2016 il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32 Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.
Il decreto istituiste un sistema di ispezioni e controllo al fine di verificare sulle imbarcazioni battenti bandiera italiana il rispetto delle condizioni di vita e di lavoro previste dalla Convenzione Ilo MLC 2006 ratificata ufficialmente dall’Italia il 19 novembre 2013 e per il rilascio del certificato del lavoro marittimo (Regola 5.1.3 della Convenzione).
Si tratta di provvedimenti che si applicheranno a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana e ai lavoratori che vi saranno impiegati, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 2 paragrafo 4 della Convenzione Ilo: a “tutte le navi, appartenenti a soggetti pubblici o privati impiegate normalmente in attività commerciali, con l’eccezione delle navi dedicate alla pesca o attività analoga e delle navi tradizionali quali sambuchi e giunche. La presente Convenzione non si applica né alle navi da guerra né alle navi da guerra ausiliarie)”. Entro 180 dall’entrata in vigore del decreto inoltre un nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà definire come adattare le disposizioni sulle ispezioni appena approvate alle imbarcazioni che non effettuano navigazioni internazionali e che sono inferiori alle 200 tonnellate.
Il decreto definisce il coordinamento tra autorità nazionali competenti, coordinamento da pianificare con provvedimento “da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” e che individuerà “le modalità per assicurare il coordinamento tra le attività ispettive previste […] e l’attività di vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi”. Quindi profilo professionale degli ispettori, come funzionerà in dettaglio l’ispezione (ispezione iniziale, intermedia, di rinnovo, addizionale) per il certificato del lavoro marittimo.
Convenzione Mlc 2006 – Regola 5.1.3: “3. Ogni Stato Membro deve esigere dalle navi battenti la sua bandiera che conservino e tengano aggiornato un certificato di lavoro marittimo attestante che le condizioni di lavoro e di vita dei
marittimi a bordo, comprese le misure che tendono a garantire la continua conformità delle disposizioni adottate che devono essere citate nella dichiarazione di conformità del lavoro marittimo di cui al paragrafo 4 della presente Regola, sono state sottoposte ad ispezione e soddisfano i requisiti della legislazione nazionale o altre misure che implementano la presente Convenzione.
4. Ogni Stato Membro deve esigere dalle navi battenti la sua bandiera che abbiano e tengano aggiornata una dichiarazione di conformità del lavoro marittimo che enunci le prescrizioni nazionali che riguardano l’applicazione della presente Convenzione per quello che riguarda le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi ed enuncia le misure adottate dall’armatore per garantire il rispetto di queste prescrizioni sulla nave o sulle navi interessate”. Il certificato ha validità quinquennale“.
Il decreto riporta infine indicazioni dettagliate sui reclami a bordo, su cosa accadrà nel caso vengano accertate deficienze e sulla possibilità di fermo di una nave. Le attività di ispezione saranno a carico dell’armatore, accomandatario marittimo, o di altro suo rappresentante, in solido con il proprietario della nave. Le tariffe per il Ministero delle Infrastrutture saranno stabilite con decreto che dovrà essere approvato entro novanta giorni.
Info: GU 9 marzo 2016 n.57 Decreto legislativo 15 febbraio 2016 n.32