Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 febbraio 2021 il Decreto-legge con le Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (Decreto legge 23 febbraio 2021 n.15 GU n.45 del 23 febbraio 2021).
Il decreto prevede:
- divieto spostamenti tra Regioni e Province autonome fino al 27 marzo 2021;
- fino al 27 marzo in zona rossa non consentiti spostamenti in abitazioni private differenti dalla propria, salvo lavoro necessità e salute;
- spostamenti concessi tra le 5.00 e le 22.00 in zona gialla all’interno della stessa Regione; in zona arancione all’interno dello stesso Comune due persone con i figli minori di 14 anni, conviventi con disabilità o non autosufficienti;
- in zona arancione spostamenti fuori dai Comuni con meno di 5mila abitanti e per 30 km.
Circolare Ministero Interno 24 febbraio 2021
La circolare del Ministero dell’Interno del 24 febbraio con ulteriori chiarimenti per l’applicazione del Decreto-legge 23 febbraio n.15.
Tra le indicazioni si legge: “Sempre in tema di limitazioni alla mobilità, il comma 2 del medesimo articolo prevede che, fino alla data del 27 marzo 2021, gli spostamenti siano consentiti verso una sola abitazione privata abitata, nell’arco temporale ricompreso tra le ore 5,00 e le ore 22,00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle conviventi presso il luogo di destinazione. Non vengono considerati a questi fini i minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi”.
Tali limintazioni vengono declinate in questo modo:
- in zona gialla all’interno della Regione;
- in zona arancione nel Comune (eccezione per Comuni sotto i 5mila abitanti e nel raggio di 30km, esclusi viaggi verso i capoluoghi di Provincia);
- in zona rossa non sono consentiti spostamenti.
Info: Consiglio dei Ministri n.2 del 22 febbraio 2021