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In Gazzetta il Decreto legge 3 settembre 2019 tutela del lavoro

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.207 del 4 settembre 2019 il Decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. In vigore dal 5 settembre.

L’articolo 1 riporta modifiche al Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 Jobs Act introducendo nel novero delle mansioni  anche il lavoro organizzato tramite piattaforme digitali. Art. 1 “Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015 – 1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.»;”. I lavoratori in questione vengono quindi aggregati nelle disposizioni dell’articolo 2 del decreto 2015, che riportiamo: “Art. 2 – Collaborazioni organizzate dal committente. 1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

A seguire, le disposizioni per la tutela della gestione separata non iscritti ad altre forme  previdenziali obbligatorie. Malattia, degenza ospedaliera, maternità, congedo paternale. Tali prestazioni potranno essere corrisposte, “a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o dell’inizio del periodo indennizzabile”. Copertura finanziaria definita nell’articolo 3 del Decreto.

Introdotto quindi l’articolo 47-bis e il relativo nuovo Capo V- bis avente per oggetto “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” con l’obiettivo dell’occupazione sicura e dignitosa di prestatori di lavoro non subordinato, impiegati nella consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con velocipedi o veicoli a motore utilizzando piattaforme digitali. Corrispettivo da fissare in misura non prevalente in base alle consegne, corrispettivo orario per almeno una chiamata nell’ora, contratti collettivi, che potranno accettare schemi modulari e incentivanti.

47 – ter copertura assicurativa. “1. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo sono comunque soggetti alla
copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124″. Indicati i criteri per il calcolo del premio. L’impresa che si occupa di tali mansioni anche in via digitale è tenuta al rispetto del Testo Unico sicurezza lavoro decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Disposizioni articoli 47 – bis e ter in vigore a 180 dalla legge di conversione. Istituito un osservatorio presso il Ministero del Lavoro.

Le altre misure del provvedimento sono la proroga fino al 31 dicembre 2019 per LSU e dei LPU: “proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2019”.

Isee. Dsu “A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all’inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente”.

Donazioni da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale destinate al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.Misure per stabilizzazione personale Anpal Servizi, aree crisi industriali Sicilia, Sardegna, Isernia. Esonero contributo addizionale imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, “con un organico superiore alle 4.000 unità e con unita’ produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa”, con contratti di solidarietà e nel 2019 riduzione concordata dell’orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi.

Fondo di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2021 per decarbonizzazione e efficientamento energetico industrie, 20 milioni dal 2020 al 2024 per il “Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone”. Quote tratte dall’eccedenza di 1.000 milioni derivante dalle aste. Istituzione del “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale”. Modalità assegnazione benefici da disporre con decreti attuativi.

Ilva. Modifiche alle disposizioni riguardanti il Fondo salva opere.

Info: Decreto legge 3 settembre 2019 n.101 GU n.207 del 4 settembre 2019

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