Pubblicato dal Ministero del Lavoro il 31 agosto il decreto 9 agosto 2022 sui requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale.
Il decreto sarà in vigore dal 1° gennaio 2023 e fino al quel momento continuerà ad applicarsi quanto previsto dall’allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Riporta i requisiti per l’iscrizione nell’elenco, tra questi il non essere cancellati da uno precedente nei cinque anni addietro ed essere dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza dalla commissione competente.
La commissione viene definita dall’articolo 3, viene istituita presso il Ministero del Lavoro ed è composta da esperti dei Ministeri Lavoro, Salute, Istruzione, Iss, Inail, Isin.
L’iscrizione in elenco avviene dopo esame. Gli esami vengono indetti con cadenza annuale e a Roma, con domande di iscrizione che vanno presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Gli articolo 9-12 del decreto riportano in dettaglio i contenuti degli esami di: abilitazione primo grado, secondo, terzo sanitario e terzo grado. Questi i titoli di studio per essere ammessi:
Articolo 8: “Per l’ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli esperti di radioprotezione è richiesto:
a) per l’abilitazione di primo grado: almeno laurea triennale in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria; almeno master di primo livello in materia di radiazioni ionizzanti;
b) per l’abilitazione di secondo grado: laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria; master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;
c) per l’abilitazione di terzo grado sanitario: laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria; master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;
d) per l’abilitazione di terzo grado: laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria; master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti.
Il master di primo livello di cui alla lettera a) deve comprendere un tirocinio di almeno 20 giorni lavorativi relativo a sorgenti per le quali è richiesta l’abilitazione al primo grado. Il master di secondo livello di cui alle lettere b), c) e d) deve comprendere un tirocinio della durata minima di 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado relativo alle sorgenti per le quali è richiesta l’abilitazione. Il tirocinio di grado superiore include il tirocinio di grado inferiore”.
Aggiornamento ogni tre anni e di un minimo di 100 ore.