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Norme sicurezza antincendio edifici civile abitazione, modifiche in decreto

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.30 del 5 febbraio 2019 il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Decreto che riporta un nuovo allegato che va a sostituirsi al precedente del citato decreto del 1987 modificandone le relative norme antincendio. Sarà in vigore a 90 giorni dalla pubblicazione in GU.

Il decreto si applicherà agli edifici di nuova costruzione e per quanto riguarda gli esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni con le seguenti scadenze:

  • “due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
  • un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni”.

Gli edifici soggetti a decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 dovranno dimostrare l’avvenuto adeguamento nel momento del rinnovo periodico della conformità antincendio.

L’articolo 2 del decreto riporta nuove indicazioni per la sicurezza delle facciate degli edifici soggetti a decreto 151/2011. Si applicheranno alle nuove costruzioni; su edifici esistenti in caso di rifacimento superiore al 50% della superficie complessiva della facciata; non per lavori o progetti già approvati dal competente Comando dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 o con atti abilitativi già concessi.

Può costituire riferimento progettuale il documento Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili allegato alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013.

Info: Decreto 25 gennaio 2019 GU n.30 del 5 febbraio 2019

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