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Omologazioni imballaggi trasporto merci pericolose, decreto 21 dicembre GU

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ROMA – Trasporto merci pericolose. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2018 il Decreto del Ministero dei Trasporti del 21 dicembre 2017 Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose, decreto sulle modalità di approvazione da parte degli organismi deputati e delle autorità competenti dell’omologazione e dell’autorizzazione di imballaggi e contenitori intermedi, cisterne mobili e contenitori per gas, apparecchiature a pressione.

Per quanto riguarda imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi il riferimento è a quanto indicato dai punti 6.1, 6.5 e 6.6 dell’ADR/RID/ADN e dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG. Viene indicato nell’articolo 2 del decreto l’iter di approvazione che coinvolge organismi autorizzati dal Comando generale ed operanti ai sensi dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, Mit – Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale con Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) e  Commissione prevista dall’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.

In merito a cisterne mobili e contenitori per gas a elementi multipli, si tratta di quanto indicato dal capitolo 6.7 dell’ADR/RID/ADN e del capitolo 6.7 del Codice IMDG. Gli organismi coinvolti sono quelli che rientrano nella International Association of Classification Societies (IACS), e autorizzati Comando generale ai sensi dell’art. 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, il Dipartimento, gli uffici del Mit e la Commissione sopra citati.

Rilascio rinnovo e vigilanza sugli organismi citati sono pertinenza delle autorità competenti, ovvero il Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale per la normativa prevista dagli accordi ADR/RID/ADN e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera per la normativa prevista dal Codice IMDG.

L’articolo 5 si riferisce quindi alle apparecchiature a pressione con e senza UN e che rientrano nel capitolo 6.2 dell’ADR/RID/ADN e del Codice IMDG. Gli organismi citati in questo caso son quelli notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 e la Commissione prevista dall’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35. L’articolo 6 riporta infine le disposizioni per l’approvazione di organismi ed esperti per le attività citate e previste da RID/ADR/ADN ed IMDG COD. A partire dall’accreditamento basato sulla norma EN/ISO/CEI 17020:2012.

Info: GU n.12 del 16 gennaio 2018 Decreto 21 dicembre 2017

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