ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto il Decreto legislativo 30 luglio 2012 , n.125, “Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio”.
Il decreto arriva in attuazione di quanto previsto dalla Legge 15 dicembre 2011 n.217 (detta Legge Comunitaria) “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”, legge apparsa in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio 2010.
Il provvedimento si innesta su alcuni articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e smi. “Norme in materia ambientale”, del quale vengono modificati gli articoli 268 e 277.
Dopo aver ridefinito con maggior dettaglio cosa siano gli impianti di distribuzione, i distributori, gli impianti di deposito e il sistema di recupero, il decreto dispone modificando l’articolo 277 che il:
“Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina. 1. I distributori degli impianti di distribuzione di benzina devono essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento. 2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli esistenti soggetti a ristrutturazione completa devono essere equipaggiati con sistemi di recupero dei vapori di benzina conformi ai requisiti previsti, per i sistemi di recupero di fase II, all’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto, nonché essere sottoposti ai controlli previsti all’allegato VIII medesimo, se:
a) il flusso e’ superiore a 500 m³/ anno;
b) il flusso e’ superiore a 100 m³/ anno e sono situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.
3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi un flusso superiore a 3.000 mc all’anno, i sistemi di recupero devono rispettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II dall’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.
4. Negli impianti di distribuzione di benzina esistenti, di cui ai commi 2 e 3, i sistemi di recupero devono rispettare, fino alla ristrutturazione completa o fino all’adeguamento previsto al comma 3, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti all’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. È fatta comunque salva, presso tali impianti, la possibilita’ di rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II”.
Ancora:
“5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di distribuzione di benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento di tali veicoli.
6. Negli impianti di distribuzione diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 i sistemi di recupero devono rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti dall’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II.
7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 si calcola considerando la media degli anni civili in cui l’impianto è stato in esercizio nei tre anni antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo non vi e’ stato almeno un anno civile di esercizio, non c’e’ nella direttiva una stima effettuata dal gestore e documentata con atti da tenere a disposizione presso l’impianto; se la media della quantità di benzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello della messa in esercizio dell’impianto supera, diversamente dalla stima, il flusso di cui al comma 3, il titolare dell’autorizzazione o della concessione dell’impianto è tenuto all’obbligo di adeguamento previsto da tale disposizione”.
I sistemi di recupero devono essere mantenuti in funzione dai gestori durante le opera di rifornimento. Devono essere omologati dal ministero dell’Interno e se omologati in altri Paesi UE, validati comunque dal ministero.
E: “Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, deve essere esposto, sui distributori o vicino agli stessi, un cartello, una etichetta o un altro tipo di supporto che informi i consumatori circa l’esistenza di tale sistema. Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti dal comma 4 che, alla data del 1° gennaio 2012, sono già attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, tale obbligo di informazione si applica entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Info: Decreto legislativo 30 luglio 2012