ROMA – Impianti di benzina. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.4 del 5 gennaio 2018 il Decreto del Ministero dell’Interno del 27 dicembre 2017 che riporta i Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori.
Le misure del decreto interessano distributori dotati di sistemi di recupero vapori nel rifornimento (con pistole, tubazioni flessibili, ripartitori, linee interrate, collegamenti tra i distributori) e che prevedono il trasferimento dei vapori stessi in un deposito che si trovi all’interno degli impianti del distributore di benzina (art. 277, comma 1, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Obiettivi del provvedimento sono la prevenzione incendi, la sicurezza e la salvaguardia di persone e beni da conseguire attraverso la realizzazione di impianti che siano in grado di minimizzare rischi e cause. Vie di fuga e soccorsi; “garantire che i requisiti di installazione dei medesimi siano conformi alla direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”.
Articolo 3 Disposizioni tecniche. Distributori e sistemi di recupero devono essere realizzati in conformità della citata direttiva 2014/34/UE che ha visto attuazione in Italia con Decreto legislativo 19 maggio 2016 n. 85; devono essere marcati CE; CE di categoria 2 se si tratta di installazioni che ricadono nei controlli di prevenzione incendi, di cui all’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Previste indicazioni anche per i prodotti antincendio. Devono essere identificati univocamente, qualificati, accettati dal responsabile dell’attività, utilizzati in maniera conforme.
“a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modificazioni, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati dell’Unione europea o in Turchia in virtu’ di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche di cui al presente decreto”.
Il decreto abroga l’art. 5, comma 1, del Decreto del Ministro dell’ambiente del 16 maggio 1996,
così come sostituito dall’art. 4 del Decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006; “ad eccezione della
lettera c), limitatamente agli impianti di distribuzione di benzina”.
Abroga inoltre il il punto 3 dell’allegato VIII della parte V del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Info: Decreto Ministero Interno 27 dicembre 2017 GU n.4 5 gennaio 2018