BRUXELLES – Approvata il 20 giugno dal Consiglio dei ministri dell’occupazione e delle politiche sociali dell’Unione Europea è stata pubblicata in Gazzetta Europea L 179 del 29 giugno la Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
La direttiva verrà applicata sui rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine dai campi elettromagnetici.
Nel testo sono presenti nuovi criteri in merito a:
- i valori limite di esposizione (VLE), “valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e l’elettrostimolazione dei tessuti”;
- i VLE relativi agli effetti sanitari, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare”;
- i VLE relativi agli effetti sensoriali, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali”.
La direttiva oltre ai valori limite di esposizione definisce i Livelli d’azione, LA, “livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE o, eventualmente, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nella presente direttiva.”
Le grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell’allegato I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA sono riportati negli allegati II e III.
Al capo II Obblighi del datore di lavoro si sancisce che la valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione, dovrà riguardare l’individuazione di:
- “a) i VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA di cui all’articolo 3 e agli allegati II e III della presente direttiva;
- b) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione nel corpo del lavoratore e nello spazio del luogo di lavoro;
- c) eventuali effetti biofisici diretti;
- d) eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, segnatamente coloro che recano dispositivi medici impiantati attivi o passivi (quali stimolatori cardiaci) o dispositivi medici portati sul corpo (quali le pompe insuliniche) e le lavoratrici incinte;
- e) eventuali effetti indiretti;
- f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- g) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 8;
- h) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;
- i) altre informazioni disponibili pertinenti relative a salute e sicurezza;
- j) sorgenti multiple di esposizione;
- k) esposizione simultanea a campi di frequenza diversa.”
Tra gli obblighi del datore di lavoro ricadono poi:
- l’adozione delle “misure necessarie per garantire che i rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro siano eliminati o ridotti al minimo”;
- l’informazione e formazione dei lavoratori;
- la consultazione e partecipazione dei lavoratori;
- la sorveglianza sanitaria.
In merito alla formazione e informazione dei lavoratori l’art. 6 stabilisce che: “Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 della presente direttiva, con particolare riguardo:
- a) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva;
- b) all’entità e al significato dei VLE e dei LA, nonché ai possibili rischi associati e alle misure preventive adottate;
- c) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione;
- d) ai risultati della valutazione, della misurazione o del calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuati a norma dell’articolo 4 della presente direttiva;
- e) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;
- f) alla possibilità di sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel sistema nervoso centrale o periferico;
- g) alle circostanze alle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;
- h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;
- i) ai lavoratori esposti a rischi particolari di cui all’articolo 4, paragrafo 5, lettera d bis), e all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva.”
Gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni di questa direttiva nelle proprie normative nazionali entro il 1° luglio 2016. Al fine di agevolarne l’attuazione, almeno sei mesi prima di tale data, la Commissione europea pubblicherà guide pratiche non vincolanti che dovranno fornire orientamenti e procedure in merito a:
- “a) la determinazione dell’esposizione tenendo conto delle norme europee o internazionali appropriate, ivi compresi:
- i metodi di calcolo per la valutazione dei VLE;
- la media spaziale dei campi elettrici e magnetici esterni;
- orientamenti per il trattamento delle incertezze di misurazione e di calcolo;
- b) orientamenti per la dimostrazione della conformità in relazione a tipi particolari di esposizione non uniforme in situazioni specifiche, sulla base di una dosimetria consolidata;
- c) la descrizione del «metodo del picco ponderato» per i campi di bassa frequenza e della sommatoria dei campi multi-frequenza per i campi di alta frequenza;
- d) l’effettuazione della valutazione del rischio e, per quanto possibile, la messa a disposizione di tecniche semplificate, tenendo conto in particolare delle esigenze delle PMI;
- e) le misure intese a evitare o ridurre i rischi, incluse misure specifiche di prevenzione, in funzione del livello di esposizione e delle caratteristiche del luogo di lavoro;
- f) la definizione di procedure di lavoro documentate nonché di misure specifiche di informazione e di formazione per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici nel corso di attività correlate alla RMI e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a);
- g) la valutazione delle esposizioni nella gamma di frequenza compresa tra 100 kHz e 10 MHz qualora si debba tenere conto degli effetti termici e non termici;
- h) orientamenti sui controlli medici e sulla sorveglianza sanitaria da fornire da parte del datore di lavoro in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2.”
Completano la direttiva quattro allegati:
- “Allegato I: Grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici;
- Allegato II: Effetti non termici: valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 0 Hz e 10 MHz;
- Allegato III: Effetti termici, valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz;
- Allegato IV: Tavola di concordanza (fra la presente direttiva e la direttiva 2004/40/CE)”.
Il provvedimento è entrato in vigore il 29 giugno 2013, giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, contestualmente la direttiva 2004/40/CE è abrogata.
Per approfondire: direttiva campi elettromagnetici.