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Direttiva 2024/2831 condizioni lavoro piattaforme digitali in Gazzetta Europe

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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea dell’11 novembre 2024, la Direttiva (UE) 2024/2831 del 23 ottobre 2024 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

La direttiva è in vigore dal ventesimo giorno dalla pubblicazione. Gli Stati membri dovranno recepirla con proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 2 dicembre 2026. Scopo primario è il: “migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro mediante piattaforme digitali nei modi seguenti:
a) introducendo misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;
b) promuovendo la trasparenza, l’equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali;
c) migliorando la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere”.

Stabilendo inoltre diritti minimi da osservare per i lavoratori, norme per la protezione dei dati e del trattamento anche per persone che non abbiano un contratto di lavoro, che siano applicabili a tutto il lavoro digitale da piattaforma svolto n UE a prescindere dal luogo di stabilimento.

Ventotto gli articoli che la compongono, riassumiamo in elenco cosa prevedono:

  • ogni Stato dovrà approntare misure che garantiscano pari diritti al lavoro tramite intermediario;
  • dovrà dotarsi di procedure per la verifica della situazione occupazionale per assimilare gli obblighi dei datori di lavoro agli ordinamenti nazionali;
  • principio della presunzione legale qualora si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo;
  • si dovranno istituire misure di sostegno per l’attuazione e il rispetto della presunzione legale: raccomandazioni, orientamenti, ispezioni, formazione per le autorità competenti;
  • limitazioni del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati: limiti al trattamento dati personali e sensibili, alla raccolta, sin dal momento della selezione;
  • adeguamento alla valutazione di impatto all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679;
  • obblighi per le piattaforme di trasparenza e informativa ai lavoratori e ai rappresentanti sull’uso del monitoraggio e dei sistemi decisionali;
  • valutazione umana delle decisioni delle piattaforme al massimo entro due anni;
  • diritto per i lavoratori di ottenere spiegazione e motivazioni scritte sulla decisione della piattaforma per la quale ricorrere a persona designata;
  • articolo 12: “Sicurezza e salute:
  1. Fatte salve la direttiva 89/391/CEE e le direttive correlate nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro, per quanto riguarda i lavoratori delle piattaforme digitali, le piattaforme di lavoro digitali:
    a) valutano i rischi dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati per la loro sicurezza e la loro salute, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro e i possibili rischi psicosociali ed ergonomici;
    b) valutano se le garanzie di tali sistemi sono adeguate ai rischi individuati in considerazione delle caratteristiche specifiche dell’ambiente di lavoro;
    c) introducono adeguate misure di prevenzione e protezione
    .
  2. In relazione agli obblighi stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, le piattaforme di lavoro digitali garantiscono l’informazione e la consultazione effettive e la partecipazione dei lavoratori delle piattaforme digitali e/o dei loro rappresentanti conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 89/391/CEE.
  3. Le piattaforme di lavoro digitali non utilizzano i sistemi di monitoraggio automatizzati o i sistemi decisionali automatizzati in alcun modo che metta indebitamente sotto pressione i lavoratori delle piattaforme digitali o ne metta altrimenti a rischio la sicurezza e la salute fisica e mentale.
  4. Oltre ai sistemi decisionali automatizzati, il presente articolo si applica anche qualora le piattaforme di lavoro digitali utilizzino sistemi automatizzati che prendono o sostengono decisioni che incidono in qualche modo sui lavoratori delle piattaforme digitali.
  5. Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche per quanto riguarda violenza e molestie, gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali adottino misure preventive, compresi canali di segnalazione efficaci”.
  • Restano in vigore anche in questo caso gli obblighi di informazione e consultazione di lavoratori e rappresentanti previsti come già indicato dalla direttiva 89/391/CEE e dalle direttive 2002/14/CE e 2009/38/CE;
  • obbligo per le piattaforme di dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori;
  • gli Stati membri dovranno fare in modo che le piattaforme mettano a disposizione delle autorità e dei rappresentanti: numero lavoratori, termini e condizioni, durata media dell’attività lavorativa, intermediari, situazione occupazionale, informazioni aggiornate ogni sei mesi e posso essere richiesti loro ulteriori chiarimenti;
  • dovranno essere allestite procedure di ricorso per le persone;
  • dovranno essere garantiti dalle piattaforme canali di contatto personale tra i lavoratori;
  • le piattaforme dovranno garantire alle autorità l’accesso alle prove;
  • “Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per vietare il licenziamento o la risoluzione del contratto delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, o l’adozione di misure equivalenti, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento, la risoluzione del contratto o l’adozione di misure equivalenti, per il fatto che tali persone abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva” e, con diritto di sottoporre agli organi giurisdizionali”;
  • regolamentazione del sistema sanzionatorio;
  • promozione del ruolo delle parti sociali;
  • diritto di ogni Stato di introdurre norme ancora più favorevoli e di converso non esistenti motivi validi di regresso e “impregiudicato ogni altro diritto conferito alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali da altri atti giuridici dell’Unione”.
  • “Gli Stati membri possono stabilire, per legge o mediante contratti collettivi, norme più specifiche per garantire la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali a norma degli articoli 9, 10 e 11, in conformità dell’articolo 26, paragrafo 1;
  • gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di avviare contratti collettivi.

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