ROMA – Caporalato. È stato approvato dalla Camera dei Deputati il 18 ottobre 2016 il disegno di legge sul contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, disegno di legge già approvato dal Senato e del quale si attende pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. (Pubblicata Legge in GU il 3 novembre 2016).
Repressione penale del caporalato, tutela delle vittime, tutela lavoratori agricoli. Le misure introdotte dai dodici articoli del nuovo provvedimento partono dalla ridefinizione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (su art.603 bis del codice penale). In particolare viene riformulata la fattispecie penale (uno-sei anni e multa da 500 a 1000 euro per lavoratore reclutato), che prescinde dai comportamenti violenti o minacciosi e che si configurerà anche con reclutamento per intermediazione.
Ancora per quanto riguarda la fattispecie di reato “una fattispecie di caporalato caratterizzata dall’utilizzo di violenza o minaccia; è soppresso il vigente riferimento all’intimidazione. Le sanzioni rimangono invariate rispetto a quanto ora previsto dalla citata fattispecie-base (reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato)”.
Gli indici di sfruttamento saranno integrati dalla difformità di pagamenti e retribuzioni, inseriti nel Codice penale i nuovi articoli 603-bis 1 e bis 2 sulle attenuanti e sulle ipotesi di confisca obbligatoria, quindi controllo giudiziario dell’azienda, arresto obbligatorio in flagranza per intermediazione o sfruttamento con violenza e minacce, responsabilità amministrativa degli enti.
Sicurezza lavoro: “In relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, viene soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale. In relazione alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, rispetto alla disposizione vigente è soppresso l’avverbio “particolarmente”, da cui deriva un ampliamento dei casi in cui si può realizzare tale condizione-indice”.
Per quanto riguarda la tutela delle vittime del caporalato viene prevista l’assegnazione al Fondo anti-tratta dei proventi delle confische, con le vittime che diventano di conseguenza destinatarie delle risorse del Fondo.
Per i lavoratori agricoli, ampliato e integrato l’elenco delle condizioni per le quali le imprese possono entrate a far parte della Rete del lavoro agricolo di qualità, previste disposizioni per i contratti di riallineamento retributivo, disposto un piano che anche in collaborazione con la stessa Rete del lavoro di qualità dovrà occuparsi di sistemazione logistica e supporto degli stagionali.
Info:
Camera dei Deputati, nota disegno di legge sul caporalato
sintesi provvedimento Ministero del Lavoro
sintesi provvedimento Mipaaf