ROMA – Impianti a fune. Sono state pubblicate dal Ministero dei Trasporti con Decreto 11 maggio 2017 in Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2017 le Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Disposizioni che interessano funivie, funicolari, sciovie a fune alta e bassa e slittinovie per il trasporto pubblico come definite dal punto 1.1 dell’allegato al DD 337/2012.
Le disposizioni sono in vigore dal 24 maggio 2017 e sono state pubblicate per articolare in forma organica le norme per l’esercizio e e la manutenzione degli impianti, verifiche e prove funzionali, modifiche tecniche che non siano varianti costruttive. Entro tre anni le stesse disposizioni dovranno essere verificate ed eventualmente aggiornate o riviste. “Resta ferma la possibilità di utilizzare soluzioni tecniche diverse da quelle prospettate dalle stesse disposizioni, a condizione che venga dimostrata la conformità ai requisiti essenziali di cui all’Allegato II della Direttiva 2000/9/CE“.
Il documento si occupa innanzitutto del personale e di quanto sia necessario per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio pubblico: addetti, direttore, responsabile esercizio, organigramma del personale operativo, macchinista esercente, numero addetti, l’agente. Quindi orari, servizio in condizioni normali o limitate, sospensione per manutenzione, per vento, accompagnatori, presidio, evacuazione, informazione e formazione, incidenti, ausili, trasporti speciali, trasporti di cose, segnaletica.
I documenti per l’esercizio (verbali, Regolamento, registri, verbale ispezione annuale, manuale d’uso e manutenzione, il piano di evacuazione a terra, lungo le funi, il Registro giornale), le indicazioni sulle verifiche e sulle prove funzionali per i nuovi impianti.
“Capitolo 5. 5.1 – Generalità. Le presenti procedure per l’espletamento delle verifiche e prove funzionali, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, valgono in sede di prima apertura al pubblico esercizio degli impianti di nuova costruzione.
L’esercente provvede all’esecuzione dei lavori secondo il progetto approvato. Nel caso in cui in corso d’opera si rendessero necessarie varianti sostanziali al progetto, si applicano le stesse procedure tecniche previste dal decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 285 del 6 dicembre 2012 per gli impianti di nuova costruzione.
La costruzione è eseguita sotto la responsabilità di un Direttore dei lavori abilitato all’esercizio della professione di ingegnere e iscritto all’Ordine degli Ingegneri. Il nominativo del Direttore dei lavori e la data dell’inizio dei lavori sono comunicati, oltreché all’ente concedente, all’Autorità di sorveglianza, prima dell’inizio dei lavori medesimi.
5.2. Domanda per l’effettuazione delle prove e verifiche funzionali. Ultimati i lavori, l’esercente presenta istanza in bollo all’Autorità di sorveglianza, nonché all’ente concedente, qualora l’impianto rientri nelle sue attribuzioni, richiedendo l’effettuazione della verifiche e prove funzionali ed allegando la documentazione di cui al successivo punto”. Lievi modifiche, la a Commissione per le verifiche e prove funzionali (C.V.P.F.), effettuazione delle verififche.
5.3. Alle verifiche e prove funzionali, oltre alla C.V.P.F. di cui al precedente punto 5.5 e all’eventuale rappresentante della Regione o dell’Ente locale competente per la regolarità dell’esercizio, intervengono, fornendo tutta la necessaria assistenza: il Direttore dei lavori; il proposto Direttore dell’esercizio od il Responsabile dell’esercizio e, se ricorre il caso, il professionista designato come Assistente tecnico; il concessionario o un suo rappresentante; il progettista o un rappresentante tecnico della ditta costruttrice”.
Il capitolo 6 riporta indicazioni su Manutenzione, ispezioni e controlli in esercizio. “Per verificare il permanere delle condizioni di sicurezza per l’esercizio degli impianti, ai sensi dell’art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, si effettuano le manutenzioni, i controlli funzionali e le ispezioni, che si distinguono in ordinari e in straordinari. Sono ordinari quelli previsti con periodicità fissa (manutenzione periodica, controlli giornalieri e mensili, ispezioni annuali); sono straordinari quelli eseguiti dopo lavori di manutenzione straordinaria, varianti costruttive, eventi eccezionali o modifiche delle modalità di esercizio”. Si parla di manuale di manutenzione, impianti realizzati prima dell’applicazione del decreto legislativo n. 210/2003, attrezzature, ricambi, ispezioni e svolgimento, ispezioni sulle opere strutturali, ispezion annuali, dispositivi, controlli in esercizio.
Il capitolo 7 verifiche dell’Autorità. “L’Autorità di sorveglianza ha facoltà di disporre in qualsiasi momento accertamenti sugli impianti, ai sensi dell’art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, per verificare che il servizio si svolga in condizioni di sicurezza. Il personale dell’Autorità di sorveglianza tecnica, nell’esercizio delle proprie funzioni, ha diritto al trasporto gratuito.
In occasione di tali accertamenti l’Autorità di sorveglianza può prescrivere specifiche prove sull’impianto.
Resta altresì salva la facoltà dell’Autorità di sorveglianza di revocare l’autorizzazione o il nulla osta tecnico di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80 qualora sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza. A seguito di incidenti o disservizi, ancorché non ne siano derivati danni alle persone, ove a giudizio dell’Autorità di sorveglianza, sentito il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente Tecnico se previsto), sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, può venir disposta l’effettuazione di ispezioni e controlli straordinari all’impianto interessato o a sue singole parti, stabilendone caso per caso le modalità”. Infine capitolo 8 Regolazioni, riparazioni e sostituzioni che non costituiscono variante costruttiva.
Le norme transitorie riportano disposizioni per la partecipazione delle Autorità alle ispezioni annuali a partire dal 2017, le eventuali modifiche al piano dei controlli, gli obblighi per adeguamento dell’esercizio.
“Ove non diversamente previsto nelle presenti disposizioni tecniche, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le disposizioni di esercizio relative agli impianti esistenti devono essere adeguate ai contenuti del presente decreto. L’esercente dovrà inviare all’Autorità di sorveglianza, ai fini approvativi, il Regolamento di esercizio con i relativi allegati, tra i quali il Piano di evacuazione, pena la revoca del nulla osta o dell’autorizzazione di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, nonché il Registro giornale, il Registro di controllo e manutenzione, il Verbale di ispezione annuale e il Rapporto di ammissibilità sullo stato delle funi.”
Info: GU 23 maggio 2017 n.118 Decreto 11 maggio 2017