Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.259 del 29 ottobre 2021 il Dm 3 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il provvedimento, chiamato Decreto Minicodice riporta nuovi criteri
per la progettazione e la prevenzione antincendio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, ad eccezione dei cantieri temporanei e mobili, da Titolo IV del Testo unico sicurezza sul lavoro. Sarà in vigore tra un anno e abrogherà il decreto 10 marzo 1998.
Valutazione rischio incendio. Secondo quanto previsto dall’articolo 2 la valutazione rischio incendio deve essere parte specifica del documento
cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ed effettuata secondo i criteri elencati nell’articolo 3 dello stesso nuovo decreto e complementare, dove previsto, alla valutazione rischio esplosione Titolo IX.
L’articolo 3 affiancato dall’allegato I, i cardini del Dm, riporta i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio antincendio. Stabilisce:
- nei luoghi dove sono applicabili sono di riferimento le regole tecniche di prevenzione incendi;
- nel basso rischio incendio i criteri per la sicurezza antincendio sono individuati dal nuovo allegato I, oppure il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015;
- per i luoghi di lavoro per i quali non valgano regole tecniche e criteri da allegato I riferimento per la sicurezza antincendio permane il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
L’allegato I indica come luoghi a basso rischio incendio:
a) con affollamento complessivo 100 occupanti;
b) con superficie lorda complessiva 1000 m2;
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità
significative;
e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantit
significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio”.
In merito alle modalità di applicazione il Dm 3 settembre indica che “per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.