ROMA -Pubblicato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro il documento Articoli pirotecnici. Impianti di produzione e deposito, redatto per verificare la sussistenza di incongruenze tra la normativa attuale sulla sicurezza sul lavoro primo fra tutti il Testo unico e le norme particolari di settore.
La realizzazione del documento assume tra le proprie motivazioni il susseguirsi negli ultimi anni di incidenti mortali, con la conseguente necessità di una revisione e armonizzazione della normativa corrente. Un testo che auspica quindi “la formulazione delle conclusioni, l’adeguamento e la coerenza delle varie normative di sicurezza e prevenzione che regolano questo settore, un più efficace coordinamento delle amministrazioni competenti in materia e la necessità di dedicare, nell’ambito delle attività formative specifiche, maggiore attenzione alle indicazioni relative ai rischi specifici derivanti dall’utilizzo delle sostanze pericolose”.
La prima dissonanza è stata osservata nella “terminologia, nelle classificazioni e nelle prescrizioni della normativa che disciplina tali attività” e riguarda quindi l’aggiornamento del Tulps Testo unico delle leggi di pubblica aicurezza (1931 e regolamento esecuzione del 1940) rispetto alle novità degli ultimi quaranta anni.
“Le fabbriche che producono esplosivi e articoli pirotecnici, sono soggette a specifici obblighi previsti dal T.U.L.P.S. il quale, all’Allegato B, contiene prescrizioni tecniche per la costruzione degli impianti di produzione, per le caratteristiche degli ambienti dove viene effettuata la produzione di prodotti esplodenti, per le distanze da osservare, per quantitativi massimi di materiale lavorabile e per l’accesso ai locali alle persone non addette ai lavori. Per quanto attiene all’idoneità tecnica dei soggetti operanti nelle fabbriche, si evidenzia che con D.Lgs del 25.09.2012, n. 176 di modifica del D.Lgs.n. 58/2010, sono stati previsti corsi di formazione, iniziale e periodica con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori”.
“La definizione delle modalità diattuazione dei corsi di formazione sono demandate ad un emanando decreto del Ministro dell’Interno. l Tulps prevede, inoltre, che, per operare nel settore,venga rilasciata una specifica licenza, le cui procedure e competenze variano a seconda della classificazione del materiale esplodente”.
A tal proposito quindi “Si evidenzia che:per la 1°, 4° e 5° categoria, l’autorità competente, ai sensi dell’art .47 del T.U.L.P.S., è il Prefetto; per la 2° e 3° categoria, l’art. 46 del T.U.L.P.S. dispone che l’Amministrazione competente alla concessione della licenza è il Ministero dell’Interno”.
Valutazione dei rischi.“Nelle categorie 4° e 5°, rientrano, rispettivamente, Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti e Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici e, quindi, gli articoli pirotecnici“. Per queste attività il Testo unico prevede il servizio prevenzione e protezione interno e la presenza di Rspp ed è esclusa la possibilità nelle micro imprese di optare per l’adozione di procedure standardizzate.
Spetta inoltre al datore di lavoro valutare l’esposizione da agenti chimici e rispettare adempimenti previsti dal Regolamento 1272/2008/CE sulla classificazione di sostanze e miscele, livello di rischio, etichettatura e imballaggio e fino al 1° giugno 2015 quanto previsto dal D.Lgs 14 marzo 2003, n. 65.
La discrepanza viene evidenziata nel fatto che i criteri di classificazione degli esplosivi del Regolamento Clp sono differenti da quelli dl Tulps e che “mentre sono applicabili le disposizioni contenute nel Titolo IX del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., non si applicano, per espressa previsione normativa, le disposizioni del Titolo XI “Protezione da atmosfere esplosive” (Art. 287, comma 3, lettera c.); il rischio esplosione, per tali attività, è regolamentato dal T.U.L.P.S.”.
Infine, “La preparazione di articoli pirotecnici potrebbe obbligare i produttori degli stessi a verificare l’applicabilità anche delle disposizioni contenute nel Regolamento 1907/2006/CE su registrazione, autorizzazione, restrizione delle sostanze pericolose (Regolamento REACH), ad esempio, nel caso in cui le sostanze siano acquistateda fabbricanti extra UE”.
Trasporto. Innanzitutto si fa notare come il traffico dei prodotti debba essere regolato
dall’Accordo internazionale per il trasporto merci pericolose. Viene quindi rilevato come per la maggior parte delle aziende di settore non sia applicabile la disciplina sul rischio incidenti rilevanti D.Lgs.n.334/99 e s.m.i, a causa della soglia quantitativa richiesta dalla stessa norma e propedeutica alla sua applicazione.
Depositi giudiziari. “Al riguardo, si fa presente che la licenza, rilasciata dal Prefetto, prevede espressamente il quantitativo di articoli pirotecnici che può essere detenuto e, di
conseguenza, l’eventuale deposito giudiziario di materiale esplodente in genere, oggetto di
sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria, dovrà tenere conto di quanto indicato nella
licenza. La presenza di un deposito giudiziario potrebbe, inoltre, non permettere al datore di lavoro una corretta analisi dei rischi derivanti dalle possibili mancate informazioni sulle
caratteristiche intrinseche dei prodotti, sulle relative incompatibilità, nonché sulla degradabilità dei prodotti e dei loro imballaggi.
Altro aspetto di criticità per i depositi giudizia ri è rappresentato dalla necessità di applicare
gli obblighi del D.Lgs 334/99e s.m.i. nell’ipotesi in cui si operi con carichi inferiori alla soglia
di assoggettabilità al suddetto decreto e la presenza del deposito faccia superare all’impresa effettivamente i valori previsti (artt. 6 e 8 del D.Lgs.n.334/99 e s.m.i.)”.
Formazione dei lavoratori e dei titolari della licenza. Citando il DD.LLgs.
n. 81/2008 e s.m.i. e l’ultima modifica del D.Lgs. n.334/99 (il D.Lgs.n. 238/2005) il
testo ricorda come ricadano sul datore di lavoro obblighi riguardanti formazione e informazione sulla natura e sulla pericolosità delle sostanze, utilizzo e gestione e
ricaute sull’ambiente in possibili incidenti.
“In particolare, per le imprese soggette al D.Lgs .n. 334/99 e s.m.i.,è prevista l’applicazione del decreto del Ministero dell’Ambiente 16 marzo 1998 che detta modalità con le quali i gestori e i fabbricanti devono procedere, almeno con cadenza trimestrale all’informazione, all’addestramento ed all’equipaggiamento di coloro che lavorano in situ. Per quanto riguarda la formazione, si evidenzia, come criticità, sia da un punto di vista terminologico, che di responsabilità, l’uso delle differenti dizioni nelle diverse normative: adesempio, gestore, titolare della licenza, da tore di lavoro e titolare dell’attività”.
Competenze. Il testo invita al miglioramento delle prassi riguardanti la comunicazione tra
i vari soggetti istituzionali coinvolti nei processi aurotizzativi e di vigilanza.
Attrezzature. Fondamentale che il datore di lavoro provveda alla scelta e alla manutenzione di attrezzature che rispondano alle norme tecniche di sicurezza, adeguate ad ambienti di lavoro a rischio esplosione.
A chiusura delle problematiche elencate quindi, la Commissione consultiva conclude suggerendo che:
“1 l’adeguamento e la coerenza delle varie normative di sicurezza e prevenzione che regolano questo settore (non solo in riferimento ai pirotecnici, ma anche agli esplosivi in generale), particolarmente esposto a gravi rischi, è probabilmente uno dei fattori decisivi per il miglioramento degli ambienti di lavoro e per dare regole certe ai datori di lavoro;
2. sarebbe auspicabile che le Amministrazioni Interno, Lavoro e Ambiente, si coordinassero al fine di eliminare le difformità nella terminologia, nelle classificazioni e nelle prescrizioni della normativa che disciplina tali attività;
3. sarebbe opportuno dare maggiore risalto, nell’ambito delle attività di formazione
previste dalle varie normative specifiche, per gestori, direttori di fabbrica, operatori,
alle indicazioni da fornire in relazione ai rischi specifici derivanti dall’utilizzo delle sostanze
pericolose. Quali, adesempio:
- le misure di prevenzione e di protezione da mettere in atto per la gestione dei suddetti rischi;
- i dispositivi di protezione collettiva ed individuale e la loro conformità alle norme
- tecniche di riferimento;
- la scelta di prodotti chimici con adeguata etichettatura e la corretta interpretazione delle Schede Dati di Sicurezza ad essi obbligatoriamente allegate”.
Sarebbe, inoltre, auspicabile:
“4. limitare al massimo i tempi dei depositi giudiziari e fornire alle imprese tutte le necessarie informazioni sulle caratteristiche del materiale depositato, al fine di permettere
un corretto deposito ed una corretta valutazione dei rischi;
5. sottolineare, per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi e di controllo, per il settore
pirotecnico, l’importanza che riveste il coordinamento tra i Ministeri competenti e le Regioni;
6. intervenire sulla normativa specifica, sia tecnica che legislativa relativa alle attrezzature utilizzate nella lavorazione degli esplosivi, per eliminare le carenze e per aggiornarla”.
Per approfondire: documento Commissione consultiva articoli pirotecnici.