Firmato dal Presidente Conte e pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dpcm 3 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il decreto suddivide i provvedimenti in:
“Art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”:
- spostamenti consentiti dalle 5.00 alle 22.00 salve comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e per motivi di salute;
- possibilità di chiusura in ogni momento della giornata per strade o piazze nei centri urbani;
- chiusura mostre e musei;
- scuole secondarie 100% a distanza, “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020“; “L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.
- I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza;
- “Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa”;
- università con attività formative e curiculari a distanza, ad eccezione del primo anno dei corsi di studio nonché dei laboratori;
- sospese prove selettive e scritte dei concorsi;
- trasporti pubblici al 50%;
- professioni, si raccomanda che “esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”;
“Art. 2 – Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”:
- vietati spostamenti in entrata e in uscita dalle Regioni in questione salvo lavoro salute e didattica in presenza;
- vietati spostamenti tra i comuni;
- chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie (esclusi asporto fino alle 22.00 e consegne);
“Art. 3 – Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”:
- vietati gli spostamenti anche all’interno dei singoli territori;
- sospese tutte le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23;
- chiusi i mercati salvo generi alimentari;
- aperti edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie;
- sospese tutte le attività sportive anche all’aperto e tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- “è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale”;
- didattica a distanza della seconda media;
- sospesi servizi alla persona;
- “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”.
“Art. 4 – Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”:
- “Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14″.
“Art. 5 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale.
Art. 6 Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero.
Art. 7 Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
Art. 8 Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
Art. 9 Obblighi dei vettori e degli armatori
Art. 10 Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
Art. 11 Misure in materia di trasporto pubblico di linea
Art. 12 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
Art. 13 Esecuzione e monitoraggio delle misure
Art. 14 Disposizioni finali”.
Ordinanza Ministero Salute 4 novembre; aree gialla, arancione, rossa
Questa la nota del Governo che riassume le misure previste per le tre differenti aree di criticità: gialla, arancione, rossa.
In base all’ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 le aree comprendono:
- Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
- Area arancione: Puglia, Sicilia.
- Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.
Le FAQ del Governo
Info: Governo Dpcm 3 novembre 2020