ROMA – Esportazione e importazione sostanze pericolose. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo del 10 febbraio 2017, n. 28 che riporta la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Decreto in vigore dal 2 aprile e che abrogherà a partire da tale data il precedente provvedimento 27 ottobre 2011, n. 200.
Definizioni delle sostanze interessate (sostanza, miscela, pesticidi, industriale, con restrizioni, Pic, vietata), territori doganali, esportazione e riesportazione, importazione e autorità nazionali (Ministeri Salute, Ambiente e Sviluppo Economico) richiamano quanto indicato dagli articoli 3 e 4 del Regolamento del 2012.
Articolo 2 comma 3 del nuovo decreto: “Il Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria, di seguito «Autorità designata nazionale coordinatrice», provvede a coordinare le Autorità nazionali designate di cui al comma 2, e costituisce il punto di contatto per gli esportatori, per la Commissione, per l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di cui all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e con le Autorità designate dei Paesi membri UE”.
Per quanto riguarda obblighi e violazioni, la disciplina sanzionatoria introdotta dal decreto riguarda:
“Art 3 Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 8 e 15, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi. Art. 4 Violazione dell’obbligo derivante dall’articolo 10 del regolamento in materia di informazioni sull’esportazione e sull’importazione di sostanze chimiche. Art. 5 Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 14 del regolamento in materia di altre informazioni diverse dall’obbligo di notifica. Art. 6 Violazione dell’obbligo derivante dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento in materia di divieto di esportazione. Art. 7 Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 16 del regolamento in materia di informazione sui movimenti di transito. Art. 8 Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 17 del regolamento in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate”. Sequestro ed eventuale distruzione delle sostanze sono a carico dei trasgressori.
La vigilanza viene esercitata dalle autorità citate, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.
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