Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2018 la Legge 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Legge approvata definitivamente alla Camera il 30 dicembre 2018, dopo la questione di fiducia posta dal Governo alla Camera il 28 dicembre 2018 approvata con 327 voti favorevoli e 228 contrari. Questo il quadro di sintesi degli interventi pubblicato dalla Camera.
Riassumiamo in breve alcuni dei provvedimenti riguardanti il lavoro e le imprese:
- credito di imposta 36% per acquisto prodotti riciclati;
- proroga credito imposta formazione 4.0 per spese successive al 31 dicembre 2018;
- estromissione agevolata immobili strumentali dal patrimonio di impresa;
- regime forfettario e imposta unica sostitutiva al 15% per ricavi e compensi inferiori ai 65.000 euro;
- 20% dal 2020 su imposte sui redditi e dell’IRAP per i imprenditori individuali ed i lavoratori
autonomi con ricavi fino a 100.000 euro; - passa dal 50 al 25% la quota agevolabile per ricerca e sviluppo, da 20 a 10 milioni massimale di spesa;
- contributo a fondo perduto Pmi per Piano Impresa 4.0 – Voucher manager;
- proroga detrazioni per ristrutturazioni edili, efficienza energetica, bonus mobili, bonus verde;
- credito imposta 65% erogazioni liberali bonifica ambientale edifici e terreni pubblici, compresa rimozione amianto.
Lavoro.
- benefici previdenziali amianto a lavoratori ex Ipost con ricongiunzione contributiva e iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall’Assicurazione generale obbligatoria;
- incremento di 1 milione all’anno per il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;
- proroga incentivo occupazione Mezzogiorno;
- incentivo assunzione a tempo indeterminato di laureati con laurea magistrale 110 e lode oppure dottorato prima di 34 anni;
- riduzione premi e tariffe Inail dal 1° gennaio 2019 410 milioni nel 2019, 525 2020 e 600 2021;
- rimborso Inail 60% per reinserimento persone con disabilità al lavoro;
- riduzione 2019 2020 e 2021 risorse strutturali Inail per progetti di investimento e formazione sicurezza sul lavoro (110,100, 100 milioni);
- riduzione 2020 e 2021 dello sconto prevenzione Inail (riduzione di 50 milioni ogni anno);
- aumento sanzioni violazioni sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale (+10% sanzioni sicurezza lavoro);
- nuove assunzioni personale ispettivo Inl;
- congedo obbligatorio paternità lavoratore dipendente di 5 giorni.
Sicurezza e antincendio luoghi cultura.
Prevista dal comma 566 dell’articolo 1 una ricognizione dei propri istituti e sedi e delle sedi degli altri ministeri adibite ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 soggetti al controllo prevenzione incendi. Per tali immobili si dovrà procedere alla messa a norma e a nuove prescrizioni con decreti appositi da adottare entro sessanta giorni dal termine segnalato dal comma 566.
“Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell’adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle
scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022”.
Info: Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2018 Legge 31 dicembre 2018 n.145