ROMA – Congedo per le donne vittime di violenza di genere. Pubblicata da Inps la circolare n.65 del 15 aprile 2016 che riporta indicazioni sul congedo indennizzato previsto dal Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 art. 24 per le dipendenti del settore privato escluse le collaboratrici domestiche, del congedo di tre mesi previsto per quelle donne che siano state inserite in percorsi di assistenza in strutture sociali. Adempimenti, regime fiscale, istruzioni operative, modulistica.
Il congedo, previsto originariamente per il 2015 ed esteso poi agli anni successivi dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 prevede sia indennità che contribuzione figurativa e viene concesso a tali condizioni:
“Le lavoratrici dipendenti del settore privato, incluse le lavoratrici per le quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni previdenziali di maternità erogate dall’Inps, hanno diritto al congedo per violenza di genere a condizione che: risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l’attività lavorativa (il congedo in questione infatti è fruibile in coincidenza di giornate di prevista attività lavorativa); siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all’articolo 5-bis, del Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119″.
I tre mesi massimi equivalgono a 90 giornate lavorative e possono essere fruiti anche nell’arco di tre anni, a partire dall’inizio del percorso di protezione. Possono essere inoltre fruiti sia su base giornaliera che su base oraria, con l’astensione su base oraria che deve essere pari alla metà della giornata media.
Previsto da parte della lavoratrice il preavviso al datore di lavoro di almeno 7 giorni, l’indicazione di inizio e fine congedo, la consegna della certificazione necessaria.
Queste le instruzioni per il download del modello cartaceo da utilizzare per la presentazione della domanda: “www.inps.it >modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR165”.
La circolare riporta indicazioni operative per i datori di lavoro e per la compilazione del flusso Uniemens, nel caso in cui il lavoratore usufruisca del congedo sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, “Datori di lavoro privati che abbiano alle proprie dipendenze lavoratrici iscritte alle gestioni pensionistiche ex Inpdap”, istruzioni contabili.
“Le categorie di lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità di maternità (operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione), che presentino i requisiti di legge e le condizioni di legge per accedere al congedo per le vittime di violenza di genere, ricevono il pagamento della relativa indennità previa domanda all’Istituto e secondo le possibili modalità indicate nella domanda stessa”.
“Si precisa infine che le lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sono contemplate dall’art. 24 in argomento solo ai fini del riconoscimento di un diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde però un diritto all’indennità (comma 2 dell’art. 24 cit.)”.
Info: Inps circolare 15 aprile 2016 congedo vittime violenze di genere