ROMA – Permessi 104, congedo straordinario, unioni civili, convivenze di fatto: presentazione domanda. Sono state pubblicate da Inps con circolare n.38 del 27 febbraio 2017 delle istruzioni operative riguardanti la concessione dei permessi sia nelle unioni civili che nelle convivenze di fatto. Istruzioni successive alle disposizioni introdotte dalla Legge n.76/2016 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016.
La circolare prima di elencare i casi che possono beneficiare dei permessi riassume il quadro normativo principale. L’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92, il comma 5 dell’art. 42 del Decreto legislativo n. 151/2001, la citata Legge 20 maggio 2016, n. 76 e la sentenza Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016.
“Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76 che istituisce e regolamenta, tra l’altro, le unioni civili tra persone dello stesso sesso. L’art. 1, comma 20, prevede: “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
“La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016 (pubblicata in G.U. 1^ serie speciale – Corte Costituzionale – n. 39 del 28/9/2016) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado, sulla base delle seguenti argomentazioni”.
Seguendo l’attuale quadro normativo, nelle unioni civili si può usufruire di permessi ex lege n.104/92 e del congedo ex art.42, comma 5 D.Lgs.151/2001; nelle convivenze di fatto soltanto dei permessi ex lege n. 104/92.
Inps riporta successivamente in dettaglio gli effetti di tali disposizioni sui lavoratori del settore privato. Ovvero la valutazione della spettanza del diritto, la qualificazione del convivente, la qualificazione di “parte dell’unione civile”.
Quindi la modalità di presentazione della domanda. Le richieste per usufruire di permessi ex lege 104 o di congedo straordinario vanno inviate a Inps via Pec e non con mail ordinaria, con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure presentate a sportello.
Questi i moduli scaricabili dal sito Inps: SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità); SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità).
Info: Inps circolare n.38 del 27 febbraio 2017