Decreto Covid. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.56 dell’8 marzo 2022 la legge di conversione 4 marzo 2022 n.18, del Dl 7 gennaio 2022 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. In vigore dal 9 marzo 2022.
Elenchiamo le novità introdotte dalla legge di conversione, qui il testo coordinato che evidenzia le modifiche in grassetto:
- conferma obbligo vaccinazione ultracinquantenni fino al 15 giugno 2022;
- obbligo vaccino esteso ai Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale;
- certificazione verde Covid di sei mesi per positività dopo quattordici giorni dalla prima dose;
- certificazione verde illimitata per per positivi dopo primo ciclo vaccinale o dopo booster;
- in caso di contatto stretto autosorveglianza anche per persone con guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario;
- per persone provenienti dall’estero che dispongono di certificato di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, accesso a luoghi con green pass rafforzato solo con tampone di 48 ore, “l’effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario; tampone anche in caso di vaccinazione non equivalente o non autorizzata in Italia;
- rientro del lavoratore sospeso: “consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purche’ il datore di lavoro non abbia gia’ stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione”;
- fino al 31 marzo spostamenti isole minori con green pass base per per documentati motivi di salute, studenti dai dodici anni, frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, tampone valido 48 ore se antigenico e 72 molecolare e “agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado sono consentiti l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9-quater, fermi restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato”;
- dal 10 marzo consentito consumo cibi e bevande cinema teatri spettacoli eventi sportivi;
- possibile per gli accompagnatori prestare assistenza in degenza e pronto soccorso a persone con disabilità, Alzheimer e altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati;
- gestione casi scuola materna: fino a quattro casi positivi continua con FFp2 docenti per dieci giorni dopo l’ultimo positivo confermato, tampone ai primi sintomi o al quinto giorno, dopo cinque contatti DAD per cinque giorni;
- primarie: fino a quattro casi continua con FFP2 per docenti e alunni sopra i sei anni fino a dieci giorni dopo l’ultima positività, tampone al quinto giorno o ai primi sintomi, con cinque casi attività in presenza per vaccinati entro 120 giorni, per i non vaccinati DAD di cinque giorni;
- secondarie di primo grado e secondo grado: continua con FFP2 dopo un caso, dopo due casi in presenza per vaccinati e guariti entro 120 giorni, e per chi ha esenzione, per gli altri DAD di cinque giorni;
- “le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attivita’ previste dal comma”, attività in presenza concordata e su richiesta dei genitori;
- a tutti gli alunni che restano nelle classi aperte si applica il regime di autosorveglianza, senza obbligo mascherine sotto i sei anni, e nel caso non sia possibile l’autosorveglianza quarantena precauzionale della durata di cinque giorni;
- istituito Fondo per i ristori educativi, per finanziare attività extra scolastiche, con 667.000 euro 2022 e 1.333.000 euro 2023, fondo da attuare con prossimo decreto;
- lavoro agile fino al 31 marzo 2022 per lavoratori con figlio con disabilità, condizione prioritaria anche per l’accesso al lavoro agile nel pubblico.