Richiedi un preventivo gratuito

In Gazzetta Ufficiale la Legge europea 2017

0

ROMA – Legge europea 2017. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.277 del 27 novembre 2017 la Legge 20 novembre 2017, n. 167 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. In vigore dal 12 dicembre 2017.

Clp. Il provvedimento riporta all’articolo 15 una modifica all’articolo 10 del Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 in merito alle sanzioni per la violazione dell’articolo 48 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele.

“Art. 10-bis (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 48 del regolamento in materia di pubblicità). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all’articolo 48, paragrafi l e 2, primo comma, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro”.

Alcune disposizioni riguardano sicurezza alimentare, veterinaria, medicinali. L’articolo 3 introduce disposizioni sulla tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati in attuazione delle 2001/82/CE e 90/167/CEE. Attraverso modifiche al Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 vengono introdotte disposizioni sull’invio dei dati alla banca centralizzata istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 e sull’utilizzo della ricetta elettronica. Dal 1° settembre 2018 esclusiva sia per i medicinali che per i mangimi medicati.

Caseine e caseinati per alimentazione umana rientrano nell’articolo 12 che dispone l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 e che abroga la 83/417/CEE. L’articolo 13 riporta quindi disposizioni per l’anagrafe equina per adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262. Il Ministero della Salute dovrà definire il funzionamento dell’anagrafe con decreto da approvare entro 180 giorni e di concerto con il Ministero dell’Agricoltura. Avvalendosi della della banca dati informatizzata istituita ai sensi dell’articolo 12 del Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Ascensori. Con l’articolo 23 viene disposta l’attuazione integrale della direttiva 2014/33/UE, componenti ed esercizio.

“Al fine di assicurare l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione previsto dall’articolo 15, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal prefetto in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a un’apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da un’azienda sanitaria locale, ovvero da un’agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano a tale agenzia le competenze in materia.

La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro o delle politiche sociali. Alla prova teorico-pratica sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente e ai componenti della commissione non spetta alcun compenso”.Prove di esame disposte dal prefetto del capoluogo di regione, che stabilisce date, sedi.

Norme sanitarie gente di mare. Introdotta con l’articolo 14 la modifica dell’articolo 12 comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 al quale vengono aggiunte queste parole: “purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi”.

Info: GU n.277 del 27 novembre 2017 Decreto 20 novembre 2017 n.67

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo