ROMA – Jobs Act del lavoro autonomo. È stato approvato dal Senato il 10 maggio, in via definitiva il ddl recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Ddl che a breve verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entrando in vigore il giorno successivo.
Lavoro autonomo
Due le parti dell ddl, Capo I Lavoro autonomo e Capo II Lavoro agile. Per quanto riguarda il lavoro autonomo, campo di applicazione sono i “rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile. 2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile”.
Le transazioni commerciali dei lavoratori autonomi, tra di essi, verso le imprese e verso le amministrazioni pubbliche devono essere tutelate a norma del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; allo stesso tempo vengono dichiarate abusive attribuzioni unilaterali di un committente e il rifiuto di contratti scritti, i pagamenti a più di 60 giorni dalla fattura; le invenzioni originali del lavoratore a meno che non siano esse stesse l’oggetto della collaborazione, restano diritto e uso dello lavoratore.
Il Governo entro dodici mesi deve adottare misure per uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, deve adottare uno o più decreti per abilitare enti di previdenza autorizzati all’attivazione di prestazioni complementari previdenziali e socio-sanitarie e per incrementare le prestazioni riguardanti il versamento aggiuntivo in Gestione separata.
Dis-Coll a partire dal 1° luglio 2017 (modificando l’articolo 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22) anche per assegnisti e dottorandi, modificate le disposizioni fiscali e sociali a carico della categoria. Introdotte nuove norme in merito a congedo parentale (sei mesi), indennità di maternità: “All’articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «a prescindere, per quanto concerne l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa»”. Quindi accesso alle informazioni sul mercato del lavoro, orientamento e ricollocazione garantito da centri per l’impiego e organismi autorizzati con elenco soggetti convenzionati gestito da Anpal; misure per accesso agli appalti pubblici e bandi anche consentendo la costituzione di reti di esercenti, consorzi e associazioni professionali temporanee.
Master e corsi di formazione detrabili al 100% fino a 10.000 euro annui, 5000 euro annui per orientamento, ricerca, sostegno imprenditorialità.
Sicurezza sul lavoro, gravidanza, infortunio. Riportiamo per intero i passaggi che ne parlano: Capo I articolo 11 e articolo 14.
“Art. 11 Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione;
b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;
d) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.
2. Dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 14. Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. 1. La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.
2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall’articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
3. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3, valutati in 70.000 euro per l’anno 2017, si provvede ai sensi dell’articolo 25, comma 3″.
Lavoro agile
Con le disposizioni raccolte nel Capo II, il disegno di legge è intervenuto sui tipi di collaborazione “agili”, sullo smart working, con lo scopo di tutelarne competitività, vita-lavoro, agevolarne lo svolgimento.
Per lavoro agile viene considerata la “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”. Riguarda anche i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per quanto riguara forma e recesso, i contratti devono essere stipulati per iscritto individuando riposo e misure tecniche e organizzative, tempi di disconnessione. Accordo a termine o indeterminato. Nell’ultimo caso preavviso di recesso non prima di trenta giorni, novanta nel caso di lavoratori con disabilità. Per giustificato motivo possibilità di recesso senza preavviso o per tempo determinato prima della scadenza.
Il trattamento economico e normativo non sarà inferiore a quello dei lavoratori in azienda in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; diritto ad apprendimento permanente e certificazione competenze. Controllo disciplinare: “1 L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. L’accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari”.
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del funzionamento degli strumenti del lavoratore.
“Art. 22. Sicurezza sul lavoro: 1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.
“Art. 23. Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali. 1. L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”.
Info: il testo del ddl sul lavoro autonomo pubblicato dal Senato