ROMA – Pubblicato il 7 agosto in Gazzetta Ufficiale n.183 il decreto del ministero della Salute del 28 febbraio 2012 “Modificazioni delle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico”.
Il provvedimento indica i medicinali, e gli utensili utili alla medicatura dei quali devono dotarsi navi nazionali da traffico, da pesca e da diporto.
Vengono catalogate varie dotazioni per ogni specifica tipologia di imbarcazione, con la nota comune riguardante l’obbligo per tutti di adeguarsi al provvedimento entro 90 giorni dalla pubblicazione in G.U.
Farmaci per uso esterno, antisettici, kit, sedativi, antiallergici, antidoti e analgesici stupefacenti. Una lunghissima lista di medicinali e strumenti medici suddivisi, per articolo, forma, istruzioni, annotazione, conservazione. Presidi suddivisi in dotazioni minime in quattro tabelle “A, B,C, D” alle quali devono riferirsi altrettante categorie di imbarcazioni.
La “A” è per: navigazione litoranea, nazionale e internazionale costiera, locale, costiera ravvicinata, da diporto “senza alcun limite”; “B” navigazione nazionale, pesca mediterranea o d’altura; “C” navigazione internazionale breve e lunga, pesca oltre gli stretti e oceanica; “D” navi abilitate alla pesca costiera locale, abilitate alla pesca costiera ravvicina, imbarcazioni e navi da diporto.
Per l’uso dei medicinali “le prescrizioni dei farmaci potranno essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell’armatore dell’unità ovvero da un dirigente delle professionalità sanitarie medico di uno degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera – USMAF, del Ministero della Salute (autorità sanitaria marittima). Le prescrizioni sono redatte a norma di legge a seconda del tipo di farmaco o di articolo o presidio medico-chirurgico necessario”.
Sarà obbligatorio per le navi che dovranno dotarsi delle quantità minime di medicinali indicati dalla tabella A,B,C, dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico, con B e C che dovranno aggiungere indicazioni in merito ai presidi etichettati con “stupefacente”.
Info: min. Salute, decreto 28 febbraio 2012.