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Milleproroghe, adeguamento antincendio strutture alberghiere e Sistri

ROMA – Milleproroghe. Come noto lo scorso 28 febbraio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del DL 31 dicembre 2014, n. 192. Queste sono le novità apportate dalla legge in merito all’antincendio per le strutture ricettive e al Sistri.

Adeguamento antincendio strutture ricettive

Per quanto riguarda l’adeguamento alle disposizioni per la prevenzione incendi delle strutture ricettive che abbiano più di 25 posti letto, il termine ultimo per rispondere all’adempimento è stato posticipato al 31 ottobre 2015. Termine quindi spostato in avanti rispetto alla scadenza prevista dall’originario decreto dello scorso dicembre, che lo aveva fissato al 30 aprile 2015.

Questa la proroga per esteso:

2. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: 31 ottobre 2015.

Ricordiamo che il nuovo termine riguarda le “strutture esistenti prima esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni”.

All’interno dello stesso articolo del Decreto 31 dicembre 2014, n. 192 convertito in Legge troviamo ancora un riferimento alla normativa sulla prevenzione incendi.

Il riferimento riguarda gli enti e i privati iscritti per la prima volta nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, da articolo 34 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151.

Per essi la legge Milleproroghe, modificando l’articolo 38 comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sposta al 7 ottobre 2016 il termine per la “presentazione presentazione dell’istanza preliminare di cui all’articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità”. Valutazione dei progetti quindi e Scia.

Tale proroga si applica “agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto“. Ovvero a chi provvederà entro otto mesi a ottenere un parere positivo in merito all’istanza di valutazione dei progetti.

Sistri

Per quanto riguarda il sistema dei rifiuti, “Fino al “31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al Sistri di
cui agli articoli (260-bis, commi da 3 a 9) e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano”.

Le sanzioni relative al Sistri di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile 2015.

Info: Legge 27 febbraio 2015 conversione Milleproroghe

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