ROMA – Nuova regola tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.123 del 29 maggio 2015, un comunicato del Ministero dell’Interno che apporta due modifiche all’Allegato III del testo pubblicato con Decreto del 19 marzo 2015.
Citiamo. “Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 70 del 25 marzo 2015, alla tabella 4, dell’Allegato III, nella prima riga, sesta colonna, dove è scritto: oltre 1000 fino a 15000, leggasi oltre 1000 fino a 1500 e nella prima riga, settima colonna, della medesima tabella 4, dove è scritto oltre 15000 leggasi oltre 1500″.
Allegato III – Titolo V
L’allegato III in questione è Titolo V- Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio. La tabella n.4 modificata si riferisce ai valori C (Funzione del numero di posti letto) dove per valori C, quindi A Superficie di compartimento, B Altezza antincendio, si intendono i valori utili per il calcolo del numero dei componenti della squadra aggiuntivi rispetto agli addetti di compartimento. Ovvero [A + B + C] x D. Per quanto riguarda D “in caso venga asseverata la presenza di un impianto di rivelazione ed allarme esteso all’intera attività il valore da adottare è 0.50; negli altri casi è 1.0. “.
Info: GU comunicato Ministero Interno su nuova Regola tecnica prevenzione incendi sanità
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Il titolo V della nuova regola tecnica