Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 20 marzo 2019 il Decreto del 12 marzo 2019 Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante: Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.
Il decreto entrerà in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le modifiche alla regola tecnica interessano riguardano la sostituzione dei seguenti passaggi:
- titolo II, paragrafo 2.7, punto 2.7.5. – Apparecchi di distribuzione automatici;
- titolo IV, il paragrafo 4.5. – Segnaletica di sicurezza;
- titolo IV, il paragrafo 4.7. – Funzionamento in modalità self-service;
- titolo IV, paragrafo 4.7., il punto 4.7.1 – Istruzioni per gli utenti del distributore self-service.
Per quanto riguarda il primo punto Apparecchi di distribuzione automatici le integrazioni interessano: marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85; erogazione contemporanea, giunti antistrappo, collegamento alla line di adduzione, collegamenti elettrici, pressione, pistola conforme al regolamento ECE-ONU R110, pulsante di ritenuta, sistema di comunicazione impianti presidiati e non presidiati, segnalazione per il riposizionamento della pistola.
Segnaletica di sicurezza. “Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Inoltre nell’ambito dell’impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema di flusso dell’impianto gas ed una planimetria dell’impianto di distribuzione evidenziando anche i comandi di emergenza”. La cartellonistica, il divieto di fumare, usare cellulari, fiamme libere; comportamento per emergenza, dispositivi di sicurezza, manovre sicurezza impianti.
Funzionamento self service impianti presidiati e non presidiati: la presenza dell’addetto formato, sistema di videosorveglianza, riconoscimento utente, istruzione e registrazione in apposita banca dati degli utenti per il self service. “Detta registrazione avviene secondo modalità individuate dal Ministero dell’interno, condivise con i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, ed effettuata su portale telematico presente sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In alternativa la registrazione puo’ essere effettuata su portale telematico implementato da una società regolata dall’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente”.
Info: Decreto 12 marzo 2019 GU n.67 del 20 marzo 2019