ROMA – Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con Decreto 19 giugno 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2012 ha approvato i modelli di:
- Certificato di sicurezza per nave passeggeri con relativo elenco delle dotazioni (Form P);
- Certificato di sicurezza dotazioni per nave da carico con relativo elenco delle dotazioni (Form E).
I nuovi modelli sono in vigore dal 1° luglio in sostituzione dei precedenti certificati, allegati al decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 1426/2010 in data 22 dicembre 2010 e si adeguano a quanto modificato dalle Risoluzioni del Comitato per la Sicurezza Marittima (Marittime Safety Committee) MSC. 308 (88) e MSC. 309 (88) del 3 dicembre 2010, con la quale sono stati adottati gli emendamenti alla Convenzione internazionale SOLAS ’74.
Entrambi i Certificati di sicurezza sono rilasciati a seguito di visita ispettiva e attestano la conformità delle misure di sicurezza della nave alle prescrizioni della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, così come modificata dal relativo Protocollo del 1988, per quanto riguarda:
- “la struttura, le macchine principali e ausiliarie, le caldaie e altri recipienti sotto pressione;
- le sistemazioni e i particolari relativi alla compartimentazione stagna;
- i galleggiamenti di compartimentazione;
- i sistemi ed i dispositivi di protezione antincendio ed i piani per la difesa contro gli incendi;
- i mezzi di salvataggio e le dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e dei battelli d’emergenza;
- apparecchio lanciasagole e impianti radioelettrici per i mezzi di salvataggio;
- apparati di navigazione, i mezzi di imbarco dei piloti e le pubblicazioni nautiche;
- fanali, mezzi di segnalazione diurna, mezzi di segnalazione acustica e di segnali di pericolo, in conformità con le prescrizioni della Convenzione e del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare in vigore.
I certificati devono essere obbligatoriamente completati da un elenco di dotazioni da allegare permanentemente dove sono indicati nel dettaglio il numero totale di persone per le quali sono presenti i mezzi di salvataggio, numero e tipo dei mezzi (imbarcazioni, zattere, battelli), numero di salvagenti, tute d’immersione, tute di protezione termica e Installazioni radioelettriche impiegate a bordo dei mezzi di salvataggio.
Sono poi elencate le dotazioni degli impianti radioelettrici della nave, i metodi utilizzati per assicurare la disponibilità delle installazioni radioelettriche, i sistemi e le apparecchiature di navigazione.
Per approfondire: Dec.19 giugno 2012.