Pubblicati dal Ministero dell’Ambiente il 10 maggio con nota 0049407 dei chiarimenti sui tipi di intervento realizzabili nei Siti di interesse nazionale secondo quanto previsto dall’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Viene chiarito che l’unico riferimento a impianti che comportino una riduzione dell’impatto ambientale è quello riguardante gli impianti termoelettrici per la produzione di energia.
Istanze per ogni altro tipo di impianto posso essere presentate esclusivamente ai sensi dell’art. 25 del Dpr 120/2017, con sito già caratterizzato secondo l’allegato 2 titolo V, parte quarta del D.Lgs 152/2006.