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Regola tecnica contenitori-distributori carburante liquido categoria C

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ROMA – Pubblicata dal Ministero dell’Interno con Decreto del 22 novembre 2017 in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2017 la Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C. Regola tecnica che disciplina installazione e gestione dei contenitori-distributori fuori terra di liquido combustibile di categoria C ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, al fine di minimizzare fuoriuscite e rischio incendio, limitare danni a persone edifici e locali e ambiente in caso di incidente, consentire i soccorsi in sicurezza.

I contenitori distributori oggetto della Regola tecnica sono quelli definiti dall’articolo 1.2 (b) dell’allegato 1 dello stesso decreto:

“b) contenitore-distributore: complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacita’ geometrica non superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per l’erogazione del liquido contenuto, il termine e’ equivalente a quello di contenitore-distributore rimovibile o contenitore-distributore mobile già utilizzato nel decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990;

E per liquido combustibile di categoria C al punto “a” del citato articolo si intende: “liquido avente un punto
di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C. Rientrano nella categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiammabilità inferiore a 65°C, ma non sotto i 55°C, purché la prova del grado di infiammabilità sia completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150° C, piu’ del 2 per cento di distillato. I metodi e le apparecchiature da utilizzare per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata di tale liquido devono essere quelli previsti dal decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 1934“.

Il decreto si applica sia alle nuove installazioni che a quelle esistenti al momento dell’entrata in vigore. Non riguarda gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione.

Per quanto concerne i contenitori-distributori esistenti le esenzioni dalla Regola tecnica vengono ammesse nel caso in cui gli impianti:

“a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità cosi’ come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151″.

In ogni caso gli stessi impianti devono essere marcati CE ed essere inoltre provvisti di approvazione di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 1934, titolo I°.

La Regola tecnica nell’allegato I indica in dettaglio: tolleranze dimensionali, capacità e depositi, accesso all’area, installazione e costruzione, distanze e misure di sicurezza, elettricità e messa a terra, esercizio, estintori. L’articolo 5 del decreto riporta inoltre norme per i prodotti antincendio consentiti e per l’esercizio.

Il provvedimento entrerà in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta avvenuta il 6 dicembre 2017. Dopo l’entrata in vigore vengono considerati abrogati:

“a) decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»;
b) decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita’ geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto»;
c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio»”.

Info: Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2017 Decreto 22 novembre 2017

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