ROMA – Pubblicato dal ministero dell’Interno il Decreto 15 giugno 2012 “Modifica al decreto 6 ottobre 2009 recante regolamentazione dell’impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico”.
Tre le integrazioni apportate al decreto del 2009 già modificato con i provvedimenti del 31 marzo 2010, 17 dicembre 2010 e 30 giugno 2011.
All’art.1 “Requisiti per l’iscrizione nell’elenco e modalità di selezione del personale addetto ai servizi di controllo” , viene sostituita la lettera b) del comma 4. Tra i requisiti necessari e ai quali l’iscrizione agli elenchi è subordinata viene ora aggiunta: «b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività di controllo di cui all’art. 5 (Impiego del personale addetto ai compiti di controllo ndr), assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L”.
Aggiunto il comma 1-ter all’articolo 4 “Ambiti applicativi”. Questo il nuovo comma: “1-ter. Per gli spettacoli di musica popolare contemporanea le disposizioni del presente decreto si applicano solo al personale chiamato a svolgere unitariamente tutte le attività individuate dall’art. 5. I soggetti di cui all’art. 1, comma 2 (Gestori attività Ndr), determinano, assumendone la relativa responsabilità penale, civile e amministrativa, il numero degli addetti da impiegare, nonché le misure idonee ad assicurare l’efficace e regolare svolgimento delle attività individuate dallo stesso art. 5, ivi compreso l’impiego di personale non iscritto nell’elenco di cui all’art. 1, comma 1, con mansioni di supporto. In ogni caso, dovrà essere previsto almeno un addetto, anche con funzioni di coordinamento del personale di supporto, in corrispondenza di varchi, ingressi, vie di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza, come palco e retro palco, perimetro dell’area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro luogo in cui sono possibili situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone”.
Infine all’art.8 “Norma transitoria” è aggiunto il comma 1-quater: “fino al 31 dicembre 2012 può svolgere le attività di cui all’art. 5 del presente decreto il personale che dimostri di aver presentato al prefetto competente, da almeno trenta giorni, l’istanza di iscrizione all’elenco prefettizio di cui all’art. 1”.
Info: Decreto 15 giugno 2012.