ROMA – Con Decreto Ministeriale del 13 luglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169, viene approvata la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi”.
La regola individua i criteri di sicurezza contro i rischi d’incendio e di esplosione riguardanti gruppi elettrogeni e unità di cogenerazione.
Il decreto si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza nominale complessiva non superiore a 10.000 kW.
Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e dei beni, le suddette installazioni devono essere realizzate e gestite in modo da:
- Evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile;
- limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle persone, agli animali ed ai beni;
- consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Le installazioni già esistenti, in possesso di Certificato di prevenzione incendi e il cui progetto è stato approvato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, non devono adeguarsi al presente decreto che aggiorna quanto stabilito in materia e, fatto salvo quanto previsto per le installazioni esistenti, abroga tutte le precedenti disposizioni.
Il decreto inoltre stabilisce regole per l’esercizio, la manutenzione, la commercializzazione e l’impiego dei prodotti.
La Regola tecnica, parte integrante del decreto, definisce norme, parametri e procedure per quanto riguarda l’alimentazione dei motori, i serbatoi, i sistemi di scarico. Sancisce inoltre l’obbligo di effettuare valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive, di approntare un sistema di illuminazione di sicurezza e di dotare le installazioni di estintori omologati.
In ottemperanza a quanto stabilito al “Titolo V e Allegati dal XXIV al XXXII del D.Lgs. 81/08”, i gruppi e/o unità di cogenerazione devono essere dotati di apposita segnaletica di sicurezza.
La regola definisce inoltre le diverse specifiche tecniche di sicurezza antincendio per gruppi e/o unità di cogenerazione installati all’aperto, in locali esterni e in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato. Tra le novità la possibilità di installare nello stesso locale “gruppi e/o unità di cogenerazione con impianti di produzione calore a condizione che siano alimentati dalla medesima tipologia di combustibile.”
Il decreto entrerà in vigore il 20 settembre.