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Protocollo contrasto e contenimento Covid lavoro, approvato 30 giugno 2022

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Approvato il 30 giugno 2022 al termine di un incontro che ha coinvolto i Ministeri Lavoro, Salute, Sviluppo, Inail e parti sociali il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Questa la nota del Ministero del Lavoro che ne illustra i termini e le finalità. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni correnti e le linee guida vigenti per ogni settore il nuovo protocollo prevede in sintesi:

  • informazione ai dipendenti e utenti in merito al divieto di ingresso in caso di sintomi e sulla necessità di dichiararli se dovessero comparire;
  • informazioni in azienda sul rispetto delle disposizioni sanitarie;
  • informazioni sull’uso di Dpi e sulle disposizione correnti;
  • impegno del lavoratore nell’informare tempestivamente il datore di lavoro qualora dovesse avvertire dei sintomi;
  • controllo della temperatura corporea all’ingresso sul lavoro e isolamento con temperatura superiore a 37,5%;
  • riammissione al lavoro con le modalità previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022;
  • in caso casi in lavoro in appalto , l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, con il medico competente se presente, gli adempimenti del protocollo devono essere condivisi tra appaltatrici e e committenti;
  • pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali;
  • pulizia a fine turno e sanificazione strumenti e attrezzature di uso promiscuo;
  • presenza di detergenti e dispenser;
  • mascherine:l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda”;
  • accesso a spazi comuni contingentato e spazi ventilati;
  • gestione e sanificazione spogliatoi e distributori snack;
  • orari ingresso e uscita scaglionati, se possibile porta entrata e porta uscita;
  • Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19“;
  • sorveglianza sanitaria eccezionale lavoratori fragili amministrata dal medico competente;
  • “Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia”;
  • lavoro agile strumento utile, in particolare per i lavoratori fragili con auspicio della proroga del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • datore e medico competente devono prevedere specifiche misure per i lavoratori fragili e richiesta proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili;
  • prevista istituzione nelle aziende dei Comitati del Protocollo o Comitati territoriali;
  • previsto incontro delle parti in caso di mutamento della situazione sanitaria, incontro che dovrà esserci in ogni caso entro e non oltre il 31 ottobre 2022.

Il testo del protocollo pubblicato dall’Osservatorio Olympus.

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