ROMA – Riders e lavoratori piattaforme digitali. È stata approvata dalla Giunta della Regione Lazio la proposta di legge riguardante le Norme per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali. Proposta annunciata dalla Regione lo scorso maggio, sottoposta dal 25 maggio al 14 giugno 2018 a consultazione pubblica e che ora passerà al vaglio del Consiglio regionale per la definitiva approvazione.
Salute e sicurezza sul lavoro, previdenza sociale, compensi, dati e formazione. Finalità della legge sono la tutela della dignità e della sicurezza del “lavoratore digitale” inteso come “persona che offre alla piattaforma digitale la disponibilità della propria attività di servizio”; la trasparenza del mercato e il contrasto al lavoro non sicuro e non tutelato. Condizioni che devono essere garantite dalle piattaforme digitali ovvero dall’impresa che “mediante un’applicazione informatica, organizza l’attività di servizio del lavoratore digitale al fine di offrire un servizio a terzi”.
In merito alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (Articolo 3) la legge prevede che il lavoratore abbia diritto alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, a condizioni che ne salvaguardino la salute psico-fisica, a “una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza e, in particolare, sui rischi e danni derivanti dall’esercizio della prestazione e sulle procedure di prevenzione e protezione tipiche della prestazione”. Quindi Dpi adatti e manutenzione degli strumenti di lavoro. Ogni onere a carico della piattaforma.
La stessa piattaforma deve garantire la copertura assicurativa per infortuni e per danni cagionati a terzi durante la mansione, tutela maternità e paternità, senza franchigie a carico del lavoratore; tutela previdenziale obbligatoria. Ancora sicurezza, “Art. 6 (Informazione al lavoratore digitale):
1. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore digitale, la piattaforma fornisce un’informativa scritta e preventiva:
a) sui rischi generali e sui rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione dell’attività di servizio;
b) sul luogo in cui è svolta l’attività di servizio;
c) sull’oggetto dell’attività di servizio;
d) sul compenso e sulle indennità speciali;
e) sugli strumenti di protezione assegnati;
f) sulle modalità di formazione ed elaborazione del rating reputazionale e sugli effetti che tale rating può avere sulla domanda dell’attività di servizio da parte della piattaforma;
g) sulla procedura di verifica di cui all’articolo 7, comma 3″.
La verifica citata rientra tra i commi dell’articolo 7 riservato alla gestione del rating reputazionale: comma 3 “La piattaforma garantisce una procedura di verifica imparziale del rating reputazionale a seguito di contestazione da parte del lavoratore digitale”. Algoritmo trasparente, valutazione trasparente, portabilità del rating.
Compensi: a tempo, mai inferiori ai contratti collettivi, che prevedano maggiorazioni da contratto collettivo e non a cottimo. Le violazioni comporteranno sanzioni amministrative da 500 a 2.000 euro.
In merito agli strumenti previsti per la gestione del lavoro digitale regionale, per il monitoraggio, la legge prevede l’istituzione del Portale del lavoro digitale che raccorderà l’Anagrafe dei lavoratori digitali e il Registro delle piattaforme, entrambe con iscrizione gratuita.
Stabilita quindi l’istituzione della Consulta regionale del lavoro digitale. Accordi della Regione con Inps Inail e Ispettorato nazionale del lavoro. Stanziati due milioni di euro per un fondo regionale per la sicurezza dei lavoratori digitali 2019 e 2020. 100.000 euro per il portale.
Info: Regione Lazio, presentazione e testo ufficiale legge lavoratori digitali