ROMA – Regola tecnica verticale per la prevenzione incendi negli uffici. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 2016 il decreto del Ministero dell’Interno 8 giugno 2016 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Applicazione
Le norme, il cui decreto entrerà in vigore tra un mese (il trentesimo giorno dalla pubblicazione in GU avvenuta ieri 23 giugno) potranno essere applicate alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, indicate dal numero 71 all’allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ovvero: aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti (Categoria A fino a 500 persone; B oltre 500 e fino a 800 persone; C oltre 800 persone). Potranno essere applicate in alternativa a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 febbraio 2006.
Per effetto della pubblicazione del decreto vengono contestualmente modificati ‘allegato 1 del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V Regole tecniche verticali al quale viene aggiunto il capitolo «V.4 – Uffici», ancora l’art. 1, comma 2 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 nel quale dopo la lettera h) è aggiunta la lettera “i) decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”. Il comma 1 dell’articolo 2 ancora del decreto 3 agosto 2015 con l’aggiunta del numero 71 al passaggio seguente:
“Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76”.
Regola verticale
Entrando nel dettaglio della regola tecnica verticale e dell’integrazione con l’allegato I Norme tecniche di prevenzione incendi del decreto del 3 agosto 2015, il documento riporta indicazioni sulla classificazione degli uffici (in relazione al numero massimo di presenti: OA, OB, OC; massima quota di piani HA, HB, HC, HD, HE), aree di attività – uffici, archivi, affollamento, carico di incendio specifico, apparecchi elettrici elettronici, locali rilevanti per la sicurezza antincendio, altre aree (TA, TM, TO, TK, TT, TZ).
Quindi profili di rischio (metodologia, capitolo G.3), strategia antincendio (misure regola tecnica orizzontale, capitoli V.1 o V.3), reazione al fuoco (GM2, GM3), resistenza al fuoco (capitolo S.2 e Tabella V,4-1), compartimentazione (S.3 e S.6 e tabella V.4-2), gestione sicurezza antincendio, controllo dell’incendio (S.6 e tabella V.4-3, UNI 10799 e V.4-4, UNI EN 12845 e V.4-5), vani degli ascensori (tabella S.9-3, capitolo V.3, tipo SB).
Info: GU 23 giugno 2016 Norme tecniche prevenzione incendi uffici