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Segnaletica stradale lavoro nel traffico veicolare, decreto in G.U.

ROMA – Firmato in data 4 marzo e comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 il 20 marzo 2013 il Decreto interministeriale Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare.

Il decreto interviene in materia di “criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in  presenza di traffico veicolare” e individua uno  “schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”. Entrerà in vigore entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.

Articoli

Art. 2. “Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all’allegato I. Della adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al precedente capoverso i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del d.lgs. n. 81/2008″.

Art. 3. Il decreto specifica che “I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici”.

Articolo 4, Dispositivi di protezione individuale.

1. “I datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori, fermo restando i vigenti obblighi di formazione e addestramento, dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 81/2008. Gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN 471, quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all’articolo 2, comma 3, del codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1.

2.Fermi restando gli obblighi già vigenti in applicazione delle corrispondenti previsioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

3. I veicoli operativi di cui all’articolo 38 del regolamento codice della strada, devono essere segnalati, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento.

4. La segnaletica della zona di intervento deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002″ .

Sempre l’art. 4 interviene in materia di segnalazione dei veicoli operativi e specifica che la zona di intervento deve essere predisposta sulla base del  “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 .

Allegati

Nei due allegati riferimenti normativi e pratici per il compimento delle indicazioni fornite dal decreto.

Il primo allegato definisce le procedure da adottare per ogni tipologia di intervento su strada in presenza di traffico veicolare. Definisce i criteri generali di sicurezza (dotazioni delle squadre di intervento, limitazioni operative legate a particolari condizioni ambientali, gestione operativa degli interventi, presegnalazione di inizio intervento, sbandieramento e regolamentazione del traffico con movieri).

Illustra  e predispone procedure in merito allo spostamento a piedi sia in presenza di autoveicolo, sia in galleria e lungo i viadotti, sia in attraversamento a piedi delle carreggiate. In merito ai veicoli operativi illustra le modalità di sosta o di fermata del veicolo, anche in galleria, e le precauzioni da prendere in discesa dal veicolo, riprendendo la marcia ed effettuando manovre in corsia di emergenza o banchina e in entrata ed uscita dal cantiere Si affrontano poi le situazioni di emergenza.

Il documento passa poi ad illustrare dettagliatamente la segnalazione e delimitazione di cantieri fissi e di cantieri mobili: prelevamento della segnaletica dall’autoveicolo, trasporto manuale e installazione della segnaletica e rimozione della segnaletica per fine lavori.

L’allegato due riporta lo “Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”.

Il documento “individua i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.”

La formazione prevista, che è da considerarsi formazione specifica, deve essere diretta “ai lavoratori adibiti all’installazione e alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico e ai preposti”.

In merito ai soggetti formatori che possono erogare i corsi sono Regioni e Province autonome, Ministero del Lavoro, INAIL, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile, gli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia e dei trasporti, le scuole edili, i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Interno, gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o autostrade e i “soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 gennaio 2009.”

Per la parte teorica le docenze dovranno essere effettuate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale o personale esterno con esperienza almeno triennale nel settore stradale. Per quanto riguarda la parte pratica da “personale con esperienza professionale nel campo dell’addestramento pratico, almeno triennale, documentata, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale”.

Obiettivo del corso sarà fornire ai lavoratori la conoscenza di adeguate tecniche operative in presenza di traffico. La formazione dovrà esser distinta per lavoratori e per preposti.

Il corso lavoratori avrà la dura di 8 ore,  più prove in itinere e finali, e sarà composto di tre moduli:

  • “1 ora di modulo giuridico – normativo;
  • 3 ore di modulo tecnico;
  • prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
  • 4 ore di modulo pratico;
  • prova pratica di verifica finale”.

12 le ore del corso per preposti che sarà così composto:

  • “modulo giuridico – normativo della durata di 3 ore;
  • modulo tecnico della durata di 5 ore;
  • prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
  • modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento della durata di 4 ore;
  • Prova di verifica finale (prova pratica).”

L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unita alla frequenza del 90% delle lezioni, consente il rilascio dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.

“Le Regioni e Province autonome, in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati”. L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo del cittadino.

Dopo quattro anni lavoratore e preposto dovranno frequentare un corso di aggiornamento teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.

Per approfondire: Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013

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Aggiornamento di incaricati e preposti

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