ROMA – Pubblicato in G.U. n. 196 del 23 agosto 2012 il decreto del ministero dell’Ambiente 25 maggio 2012, n. 141 recante “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102″.
Il nuovo regolamento visto e considerato il periodo di prova trascorso, i risultati dei test dei software e le prime criticità emerse dal processo di adeguamento alla nuova norma, apporta al SISTRI alcune modifiche.
Il decreto specifica tutti gli obblighi e le modifiche relative la compilazione telematica delle schede SISTRI “Area movimentazione” e “Area registro cronologico”, e alcune procedure di raccolta. Ne passiamo qui brevemente in rassegna le principali.
L’art. 5 cui si aggiunge il comma 1-bis in cui si sancisce l’obbligo di iscrizione al SISTRI per “i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania; a detti centri si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4.”.
Ancora, gli enti titolari dell’autorizzazione di impianti pubblici di trattamento di rifiuti, in attesa della voltura dell’autorizzazione, di delegare l’iscrizione e le procedure SISTRI a “terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali è affidata la gestione dell’impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l’iscrizione al SISTRI è effettuata a nome del soggetto gestore.”
Si conferma poi che “Per l’anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre”.
La modifica all’articolo 12 prevede che “L’inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda “SISTRI- Area movimentazione” adempiono agli obblighi di cui al presente decreto mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la scheda “SISTRI- Area registro cronologico” entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi”.
Il decreto stabilisce poi che non è necessario compilare la scheda “SISTRI- Area movimentazione” “qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito siano trasportati dal personale sanitario alla sede dell’azienda sanitaria di riferimento”.
Altre modifiche e integrazioni riguardano i tempi previsti per l’assolvimento delle procedure che sono modificati in favore dell’utente per facilitarne l’adempimento.
Inoltre una articolata modifica riguarda le attività di microraccolta, compresa quella dei rifiuti sanitari di cui il decreto dettaglia passo passo la procedura.
Si interviene poi in materia di semplificazione con la modifica all’articolo 19 cui è aggiunto il seguente comma 2-bis: “Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa, un’unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun comune”.
Infine citiamo l’articolo 20 che è sostituito dal seguente: “Art. 20. Attestazione dell’assolvimento degli obblighi del produttore dei rifiuti – 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto relativamente ai produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica delle schede “SISTRI- Area registro cronologico e AREA movimentazione” ai quali verrà comunque inviata dal sistema la comunicazione di accettazione di cui sotto, al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia al medesimo, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell’impianto di recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale.
Ad esclusione dei produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica, in caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, è tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al SISTRI e alla Provincia territorialmente competente”.
Il provvedimento entrerà in vigore il 7 settembre 2012.
Per approfondire: link temporaneo Decreto 25 maggio 2012.
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