ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 2012 il Decreto legge 12 maggio 2012 n 57 “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”.
Il decreto in vigore dal momento della sua pubblicazione in G.U. e in procinto di essere comunicato alle Camere per la conversione in legge rinvia il termine ultimo per l’autocertificazione nella valutazione dei rischi delle aziende che occupano fino a 10 lavoratori al 31 dicembre 2012. Rimanda inoltre l’applicazione delle norme previste dal Testo unico D.lgs 81/08 per quanto riguarda i settori ferroviario, marittimo e portuale.
In dettaglio. Per quanto riguarda le imprese con dieci dipendenti o meno: “Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, sono sostituite dalle seguenti, fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012“.
Mantenendo la precedente scadenza i datori di lavoro di aziende con dieci dipendenti avrebbero dovuto, a decorrere dal 1° luglio 2012, procedere all’elaborazione del documento valutazione rischi seguendo le procedure ordinarie e in vigore per le aziende di dimensioni differenti. Con tale proroga potranno ottemperare con autocertificazione entro la fine dell’anno.
Per quanto riguarda alcuni settori dei trasporti, marittimo, ferroviario e portuale il decreto va a modificare quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 3 del D.Lgs 81/08, abrogando l’obbligo incondizionato di innesto a partire dal 15 maggio 2012, 48 mesi dall’entrata in vigore del Testo unico, delle norme previste dal Testo unico stesso.
Nell’incipit del comma 3 articolo 3 viene sostituita la frase “Fino alla scadenza dei termini di cui al comma 2” con “Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma”. Viene abolita la scadenza generale prevista dalla frase “decorso inutilmente tale termine, trovanoapplicazione le disposizioni di cui al presente decreto”. E in conseguenza di ciò, fino all’emanazione dei decreti necessari elaborati su “proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”, per i settori citati “sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione”.
L’articolo 3 comma 2 oggetto d’analisi, contiene all’interno indicazioni in merito alla sicurezza negli uffici all’estero. Per quanto riguarda quest’aspetto, il legislatore si è espresso con nuova disciplina pubblicata con decreto in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio 2012. ( Leggi: “Salute e sicurezza lavoro uffici all’estero, decreto 16 febbraio n.51 in G.U.” ).
Info: Decreto-Legge 12 maggio 2012, n. 57.