ROMA – Sicurezza lavori in quota e dispositivi per la protezione delle cadute dall’alto. Pubblicato dal Ministero del Lavoro d’intesa con il Ministero dello Sviluppo e il Ministero dei Trasporti un documento con chiarimenti sull’uso dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi, sui differenti riferimenti normativi da tenere in considerazione, qualora si tratti di dispositivi trasferibili o installati permanentemente sulle opere.
Il testo ricorda che sono due i tipi di dispositivo di ancoraggio esistenti: dispositivi installati non permanentemente, che seguono il lavoratore, amovibili, quindi DPI; dispositivi installati permanentemente nelle opere, quindi fissi, e non trasportabili.
Dispositivi ancoraggio non installati permanentemente
Sull’uso di tali dispositivi di ancoraggio mobili, una volta elencate le disposizioni sui DPI date dagli articoli 74 e 76 del TU, e dall’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 475/1992 – Dispositivi di protezione individuale (“si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza”), il testo chiarisce che DPI devono essere considerati i dispositivi in esame e in particolare:
- “sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
- sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso”.
Dispositivi ancoraggio permanenti
Per quanto riguarda tale tipologia, il testo ricorda come questi non rientrino nell’applicazione del D.Lgs. n. 475/1992, e come non debbano riportare marcatura CE come DPI.
Sono quindi da considerare prodotti da costruzione e rientrano “nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio”.
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